Cronaca




Ultime Notizie

Grid List

Che la vicenda giudiziaria relativa all’omicidio della sventurata Chiara Poggi (il “caso Garlasco” ormai tristemente noto e arcinoto) fosse nato sotto una cattiva stella e poi proseguito sotto una stella ancora peggiore man mano che si dipanava fu chiaro sin da subito e poi fu sempre più chiaro. Per focalizzare il concetto basti pensare al fatto che il sospettato dell’omicidio Alberto Stasi venne prima fermato dal PM durante l’interrogatorio e poi scarcerato dal GIP tre giorni dopo per mancanza di indizi gravi; poi venne assolto dal GUP in giudizio abbreviato; poi fu assolto dalla Corte di assise di appello; poi fu nuovamente rinviato a giudizio dalla Corte di cassazione con annullamento della sentenza di assoluzione; poi venne condannato da una seconda Corte di assise di appello; infine fu condannato in via definitiva da una seconda sentenza della Cassazione, in conseguenza della quale ultima decisione definitiva egli ha espiato 11 anni di reclusione. Non bastasse questo slalom a soffietto fra decisioni assolutorie e di condanne dal 2007 in avanti, nell’ultima tornata di tempo si era anche aggiunta l’incriminazione del pubblico ministero dell’epoca per il sospetto che si fosse fatto corrompere dal padre dell’imputato per “salvare” l’allora indagato Stasi manipolando certe prove, e solo in epoca assai recente questo magistrato è stato prosciolto da tale accusa gravissima e infamante.
L’ultima che mancava - per entrare negli annali giudiziari degli incubi - è deflagrata come una bomba pochi giorni fa, quasi non fosse bastato tutto il resto sino a questo punto. E cioè che una prova decisiva ai fini dell’assoluzione sarebbe stata occultata dal nucleo scientifico specializzato dei carabinieri (il RIS di Parma) nella prima fase delle investigazioni, nel modo che ora si dirà.
Verso la fine del settembre 2007 gli operatori del RIS esaminarono i pedali di una bicicletta di Stasi e ritennero di avervi trovato tracce di sangue con DNA appartenente alla ragazza uccisa. Ovviamente ne diedero immediata notizia al PM procedente dell’epoca, essendo evidente la importanza accusatoria di tale elemento: infatti non poteva esservi altra spiegazione alla presenza di sangue con DNA della vittima sui pedali della bicicletta di Strasi, se non supponendo che quest’ultimo avesse calpestato il pavimento della casa della ragazza quando esso era imbrattato di sangue e che poi avesse trascinato tracce di quel sangue sotto al suola delle sue scarpe fino a imbrattare microscopicamente anche i pedali della bicicletta sulla quale era poi salito per allontanarsi. Qualunque altra ipotesi alternativa era da ritenersi del tutto fantasiosa e quindi impossibile. Alla luce di questa notizia importantissima la pubblico ministero dell’indagine interrogò in modo durissimo Stasi con la certezza di avere in tasca la prova regina della sua colpevolezza e cercò di farlo cadere in contraddizioni e inverosimiglianze giustificatrici, nell’intento di farlo “crollare” psicologicamente fino alla confessione; cosa che comunque non avvenne perché Stasi insistette nel proclamarsi innocente. Al termine dell’interrogatorio drammatico la P.M. arrestò Stasi mediante un fermo di grave indiziato di reato.
L’importanza accusatoria del sangue e del DNA della ragazza uccisa sui pedali della bicicletta di Stasi è confermata nella seconda sentenza (quella di condanna) della Corte di assise di appello, dove si scrive testualmente che “sempre a proposito del DNA di Chiara rinvenuto sui pedali (...) si tratta di dato pacificamente acquisito e già considerato certo, ma non grave, dal giudice di primo grado (...) La Corte non concorda con tale giudizio di non gravità, etc.”.

PER LEGGERE L'ARTICOLO COMPLETO

   ABBONATI   

Scrive di politica evocando Kafka e le purghe staliniane, definisce un presidente di Provincia “al secolo”, liquida una mozione di sfiducia come un “ludo cartaceo”, espressione che attribuisce a Mussolini nel 1927. Poi, quando il Movimento 5 Stelle porta Nova a Foggia, firma il resoconto della giornata e vi si include: c’era anche lui, scrive, prima a Roma nella fase formativa e poi nel team organizzativo. Micky De Finis, foggiano, classe 1952, giornalista dalla forbita prosa novecentesca, già dirigente della Provincia di Foggia e oggi vice segretario nazionale vicario della Direl, in due anni è diventato uno dei volti più visibili del Movimento in Capitanata: a Lucera ha moderato la presentazione del libro di Giuseppe Conte. Secondo fonti interne al Movimento, con lui avrebbe stretto un rapporto di stima reciproca ed è considerato uno degli esponenti più influenti del partito dell’avvocato del popolo in Capitanata. Domenica sarà presente a Milano in qualità di relatore nella due giorni che chiuderà il percorso di Nova. Dallo scorso giugno è assessore a Lucera, con deleghe al Personale, alla Legalità e al Contenzioso. C’è però un capitolo che in questa parabola non compare: nel 2018 la Corte dei conti lo ha condannato a risarcire 56.423 euro alla Provincia di Foggia, condanna confermata in appello nel 2019.

Prima di tutto, di cosa si tratta, perché la Corte dei conti non è un tribunale penale. Non giudica reati, non commina pene, non manda nessuno in carcere e non iscrive nulla nel casellario giudiziale. Accerta se un amministratore o un dipendente pubblico ha causato un danno economico all’ente per cui lavora e, se lo accerta, gli ordina di ripagarlo di tasca propria. Si chiama danno erariale. A promuovere il giudizio non è l’ente danneggiato, come accade in una causa civile, ma un pubblico ministero, il procuratore regionale della Corte dei conti, che agisce d’ufficio quando riceve una segnalazione. L’esito, quando la domanda è accolta, è una condanna al pagamento di una somma, maggiorata dalla rivalutazione e dagli interessi. L’articolo 53 del decreto legislativo 165 del 2001 stabilisce che un dipendente pubblico non può svolgere incarichi retribuiti fuori dall’ufficio se prima non è stato autorizzato dall’amministrazione per cui lavora. Non è un adempimento formale: serve a permettere all’ente di valutare se quel lavoro esterno sia compatibile con i compiti d’istituto e, soprattutto, se non generi conflitti di interesse. Chi incassa compensi senza aver chiesto l’autorizzazione deve versarli all’amministrazione di appartenenza. Dal 2012 la legge anticorruzione stabilisce espressamente che l’omesso versamento è danno erariale, di competenza della Corte dei conti. Il principio che la norma protegge ha un nome ricorrente nelle sentenze: dovere di esclusività.

I fatti ricostruiti dai giudici contabili si collocano tra l’ottobre 2006 e l’ottobre 2011. In quegli anni De Finis dirigeva il settore Polizia provinciale della Provincia di Foggia. Parallelamente, secondo quanto emerso dalle indagini della Guardia di finanza richiamate in sentenza, lavorava per la Gema, società privata che si occupava di riscossione di tributi locali. Secondo quanto dedotto da De Finis in appello, i rapporti erano documentati da quattro contratti, datati 2004, 2006, 2008 e 2010, gli ultimi due di rinnovo dei precedenti. L’oggetto è descritto negli atti: la società aveva avviato un progetto denominato “comunicazione” e cercava “la collaborazione di persona esperta nel ramo servizi-giornalistici e strategie di comunicazione”, per progettare piani rivolti ai potenziali clienti “al fine del raggiungimento dell’eccellenza della Brand-Image”. Per questa attività, dall’ottobre 2006 all’ottobre 2011, De Finis ha percepito complessivamente 56.423 euro.
Il punto è chi fosse la Gema. Era la società che riscuoteva i tributi locali per conto dei Comuni della provincia di Foggia e che incassava, per conto della Provincia, anche l’addizionale sulla Tarsu. Era la stessa società alla quale, il 15 maggio 2008, De Finis affidò con la determina numero 1600 il servizio di riscossione coattiva delle multe elevate dalla Polizia provinciale, per il periodo dal 28 maggio 2008 al 31 dicembre 2009, riconoscendole un aggio dell’8,89 per cento, cioè la percentuale trattenuta sulle somme incassate, più il rimborso di varie spese. Dei 56.423 euro complessivi, 20.277 sono stati incassati mentre quell’affidamento era in vigore. La società, si legge negli atti, è poi fallita.
Sull’affidamento la Procura contabile mosse tre rilievi. Il primo: era stato disposto senza alcuna autorizzazione o atto di indirizzo dell’organo politico che manifestasse la volontà di esternalizzare la riscossione delle multe. Il secondo: era stato giustificato con un’urgenza indifferibile che i fatti non confermavano, visto che i primi ruoli furono trasmessi alla società il 29 giugno 2008, un mese dopo la firma della convenzione. Il terzo: la determina prevedeva una durata di un anno, mentre la convenzione arrivava al 31 dicembre 2009.
Con la sentenza numero 460, depositata il 6 giugno 2018, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia ha condannato De Finis a versare alla Provincia di Foggia 56.423 euro, maggiorati della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, oltre a 1.630,56 euro di spese di giustizia. Nel giudizio di primo grado non si era costituito: i giudici ne hanno dichiarato la contumacia, cioè l’assenza dal processo, dando atto che l’atto di citazione gli era stato notificato personalmente il 22 novembre 2017.

PER LEGGERE L'ARTICOLO COMPLETO

   ABBONATI   

Un noto espediente dialettico, utilizzato da chi non è in grado di esporre ragionamenti validi a sostegno della propria tesi, consiste nell’impiegare le fallacie retoriche: cioè modi di ragionare scorretti o perché propongono argomenti irrilevanti rispetto al tema in discussione, oppure perché applicano collegamenti arbitrari fra dati diversi, o perché muovono da premesse errate.
Un esempio assai attuale di tali meccanismi retorici è fornito dal caso dell’(ex) gioelliere piemontese Mario Roggero, il quale, com’è noto, uccise a pistolettate due malviventi e ne ferì gravemente un terzo all’esterno della sua gioielleria subito dopo che costoro avevano compiuto una rapina. Fatto per il quale egli è stato condannato alla pena di 14 anni e nove mesi di reclusione e per la quale attualmente egli si trova in carcere in espiazione della condanna. Poiché è definitiva la sentenza che ha escluso che il suo comportamento rientrasse nel concetto di legittima difesa, l’attenzione della pubblica opinione è stata spostata sul diverso aspetto se il condannato “meriti” la grazia presidenziale in modo da poter evitare di scontare la pena in carcere. Infatti in tale ipotesi la grazia annullerebbe del tutto o in parte la condanna oppure commuterebbe la pena carceraria in una misura extracarceraria meno afflittiva (arresti domiciliari o lavoro socialmente utile) sotto la supervisione del tribunale di sorveglianza. A tale riguardo, per sostenere che egli “meriterebbe” una grazia presidenziale sono stati impiegati tre pseudoargomenti suggestivi, i quali applicano appunto le fallacie retoriche di cui si diceva prima. 
La prima fallacia: mettere in campo qualcosa di irrilevante rispetto al tema in esame. 
Qui l’argomento irrilevante è rimarcare la riprovevolezza dell’azione violenta dei rapinatori che erano entrati nel suo negozio ed avevano anche percosso sua moglie, cioè la parte prima della vicenda che però è irrilevante rispetto a ciò che accaduto in seguito; laddove il punto rilevante da considerare è invece la seconda parte della situazione quando il gioielliere ha inseguito costoro dopo che erano usciti e li ha uccisi a pistolettate quando essi si trovavano già a trenta metri di distanza (uno già in macchina, l’altro voltato di spalle e l’altro sparato a bruciapelo mentre ancora cercava di allontanarsi a piedi), cioè quando la minaccia non era più attuale. 
Ora, soffermare l’attenzione sulla prima parte dell’azione riguardante la violenza esercitata dai rapinatori all’interno della gioielleria, e contemporaneamente minimizzare la seconda parte che riguarda il fatto che il gioielliere aveva sparato a costoro quando la minaccia era cessata, serve a suggestionare la pubblica opinione mediante una fallacia retorica: infatti si sottolinea un dato irrilevante (parlare della rapina ormai terminata) per suggerire una conclusione sbagliata (che il gioielliere si sarebbe “difeso”).
A quel punto il passaggio conclusivo consiste nel suggerire che, visto che non è possibile correggere il Codice penale per consentire di sparare a chi è già scappato, dato che la magistratura escluderebbe che ciò rappresenti una “difesa”, è però possibile “correggere” quanto meno gli effetti della singola sentenza penale di condanna attraverso un provvedimento individuale di grazia presidenziale, in modo da raggiungere il medesimo risultato pratico della modifica della norma codicistica sulla legittima difesa limitatamente a questo singolo caso. 
Cioè, dato che non è possibile correggere il Codice, quanto meno si corregga la singola sentenza di condanna basata sulla legge oggi vigente.
La seconda fallacia retorica consiste nel proporre un collegamento arbitrario tra due eventi che in realtà non hanno connessione: nel caso specifico, la suggestione - che è stata proposta più volte - che nel passato il gioielliere già aveva subìto una rapina a mano armata.
Qui il ragionamento consiste nel collegare confusamente il torto subìto in passato da costui con l’azione pluriomicidiaria commessa poi a distanza di anni, presentando la prima rapina come un fattore di turbamento supplementare rispetto alla seconda rapina fino a ottenebrargli la lucidità: in pratica, una sorta di incapacità mentale temporanea (black out) dovuta a una rabbia incontrollata causata non solo dalla rapina stessa ma anche da quella subìta in precedenza.
In realtà l’argomento non ha il sostegno di alcuna analisi psicocomportamentale finalizzata a dimostrare l’incapacità mentale del gioielliere al momento del fatto, tant’è vero che neppure i suoi difensori si avventurarono su questa strada nel corso dei tre giudizi conclusi con la condanna definitiva.

A seguito del recente, inaccettabile episodio delittuoso di Torremaggiore, questa mattina in Prefettura è stata compiuta una dettagliata disamina della dinamica dei fatti allo scopo di definire azioni volte a prevenire analoghi assalti. La circostanza che quanto accaduto non fosse mai avvenuto prima in provincia ha, in particolare, indotto a riflettere sulle ragioni di un gesto che ha interessato un luogo centrale nei percorsi di cura e servizio alle persone, senza peraltro consentire l'ottenimento di alcuna somma di contanti. È infatti emerso nella circostanza come gli sportelli quali quello oggetto di attenzione criminale da tempo accettino pagamenti solo con il pos; il che evidenzia ancor più la sproporzione dell'atto delittuoso, che avrebbe pure potuto avere conseguenze peggiori per lavoratori e utenti. Un atto, anche per questo, da censurare con fermezza e che richiede l'attivazione di misure mirate allo scopo di prevenirne di ulteriori.

Un ritrovamento agghiacciante, che solleva interrogativi inquietanti e impone di fare piena luce su quanto accaduto. A Siponto, frazione di Manfredonia, in provincia di Foggia, è stato rinvenuto il cadavere di un gatto con evidenti segni di combustione, nei pressi della stazione ferroviaria. Un episodio di estrema gravità sul quale sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e stabilire le cause della morte dell’animale. LNDC Animal Protection ha sporto denuncia affinché siano accertate le eventuali responsabilità e si possa fare giustizia per questo piccolo essere indifeso. L’associazione auspica che le indagini consentano di chiarire al più presto quanto accaduto, verificando in particolare se il gatto sia stato bruciato quando era ancora vivo o se le fiamme siano state appiccate dopo la sua morte. Una circostanza fondamentale per ricostruire l’accaduto e valutare la natura e la gravità degli eventuali reati commessi.

Migliaia di operatori delle Questure italiane, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, hanno concluso una vasta operazione di polizia giudiziaria in tutto il territorio nazionale nei confronti di giovani, anche minori, coinvolti, sia come singoli sia in gruppi, in attività criminali contro la persona, il patrimonio e in materia di armi o sostanze stupefacenti. L’attività dei poliziotti delle 106 Squadre mobili, con il supporto di equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine e di altri uffici della Polizia di Stato, ha consentito di controllare, soprattutto in aree di spaccio e di “movida”, circa 236.138 giovani, di cui 23.060 minorenni.

Il Prefetto di Foggia, dott. Antonio Giannelli, ha incontrato nella mattinata odierna il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale e alcuni Dirigenti degli istituti comprensivi del Comune di Foggia per approfondire il tema del contrasto dei fenomeni di illegalità registratisi in tali scuole, con particolare riferimento ai reati predatori.

In occasione dei festeggiamenti legati alla ricorrenza di Halloween, nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio previste a Foggia e in provincia, sono stati predisposti mirati servizi straordinari di controllo del territorio, con particolare attenzione alle aree urbane maggiormente interessate da fenomeni di aggregazione giovanile. Nel capoluogo è stato attuato un articolato dispositivo interforze che ha visto impegnati, in maniera coordinata, personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. 

“Sessanta millimetri di pioggia in mezz’ora. Una quantità impressionante, capace di mettere in ginocchio strade, quartieri, campagne e interi territori. E ogni volta ci ritroviamo a parlare di 'bomba d’acqua', evento eccezionale, cambiamento climatico. Come se tutto fosse imprevedibile - commenta la geologa Giovanna Amedei -. Come se non sapessimo cosa sta accadendo. Come se non avessimo responsabilità”.

Migliora la tua esperienza: installa la nostra app ora!

Ottieni accesso immediato alla nostra app installandola sul tuo dispositivo iOS!
È sufficiente toccare il pulsante Share (condividi) in basso allo schermo,
poi selezionare Add to Home Screen (Aggiungi alla schermata Home).
Segui le istruzioni per aggiungere l'icona della nostra app alla schermata Home per un accesso rapido e facile.
Goditi una navigazione senza interruzioni e rimani connesso ovunque tu vada!

× Installa l'app Web
Mobile Phone
Offline: nessuna connessione Internet
Offline: nessuna connessione Internet