Voler essere simboli di legalità e trasparenza comporta poi l’onere quotidiano di assomigliare fino in fondo, coi fatti, alle parole che si dicono e di dover garantire quei principi e valori nel massimo grado possibile. Il Comune di Monte Sant’Angelo l’11 settembre scorso ha dato grande risalto alla comunicazione del riconoscimento nazionale per il primo cittadino Pierpaolo d’Arienzo, a cui è stata conferita la Menzione Speciale per la categoria amministratori pubblici nell’ambito della decima edizione del Premio Pio La Torre. La cerimonia di premiazione si è svolta quella mattina a Bologna, al termine del convegno “Legalità e lotta alla corruzione. Per la difesa delle istituzioni pubbliche e la tutela dei diritti di lavoratrici e lavoratori e di cittadine e cittadini”. Promosso da Avviso Pubblico (di cui d’Arienzo è presidente pugliese), Cgil nazionale e Fnsi - Federazione Nazionale Stampa Italiana, il Premio Pio La Torre è dedicato alla memoria del sindacalista e parlamentare ucciso da Cosa Nostra il 30 aprile 1982 insieme a Rosario Di Salvo. Il riconoscimento intende valorizzare casi di alto valore civile e politico aventi come protagonisti amministratori locali, sindacalisti, dipendenti pubblici e giornalisti che si sono distinti nella difesa della democrazia, nella prevenzione della corruzione e nell’affermazione dei valori della responsabilità e della trasparenza. Nessun chiarimento è stato invece finora fornito dall’amministrazione comunale alle opposizioni e alla comunità intera in merito alle severe osservazioni fatte dal presidente dell’ANAC – Autorità nazionale anticorruzione, Giuseppe Busia, con la delibera n.276 del 7 luglio scorso, in cui sono state rilevate “criticità e anomalie”, nonché mancante nel controllo dell’ente, rispetto all’importante appalto dei “lavori di completamento delle urbanizzazioni in continuità con Corso Garibaldi e Corso Vittorio Emanuele in ambito del programma innovativo urbano denominato contratti di quartiere Il”, procedura che ha avuto come stazione appaltante lo stesso Comune di Monte Sant'Angelo e che partiva dall’importo di 1.217.048 euro.
“Ci sono atti che non possono passare sotto silenzio”, ha affermato giorni fa il circolo locale di Forza Italia, senza che siano seguite risposte da parte dell’amministrazione comunale. “L’ANAC, al termine della propria attività di vigilanza, mette nero su bianco “significative criticità e anomalie” ed evidenzia varianti eseguite senza la tempestiva approvazione formale, lavori difformi dal progetto non rilevati tempestivamente, criticità nella gestione dei tempi, mancata corretta applicazione delle penali e rilievi sul ricorso alla risoluzione consensuale del contratto. Noi non facciamo processi alle intenzioni”, ha aggiunto il partito di opposizione. “Ma quando si parla di denaro pubblico, lavori pubblici e gestione della cosa pubblica, si ha il dovere istituzionale di rispondere alla città. E senza giri di parole. Dovete spiegare come si sia arrivati a rilievi di questo tenore e quali provvedimenti siano stati adottati o intendiate adottare. Se correttezza e trasparenza sono davvero i principi che rivendicate, questo è il momento di dimostrarlo con gli atti. Noi continueremo a rendere disponibili alla città documenti, date e fatti, informando puntualmente i cittadini perché questa volta non basti aspettare che il rumore passi. Il rumore passa, gli atti restano. E davanti agli atti chi amministra risponde”.
C’è chi parla, in paese, di preoccupazione nella maggioranza, anche alla luce dell’invio di tale delibera ANAC alla Corte dei conti e alla Procura di Foggia. L’appalto fu aggiudicato, tramite la SUA della Provincia, al rti formato da Masellis di Sannicandro di Bari (mandataria) e da Cosmic Impianti srl di Manfredonia, per 1.159.504,08 euro. Il presidente ANAC, con tale atto, ha deliberato “di rilevare il ricorrere di significative criticità/anomalie che hanno impedito il regolare avanzamento dell'appalto nonché una corretta attuazione delle previsioni contrattuali e una efficace gestione da parte degli organi di controllo della fase esecutiva dell’opera in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 31 e nell'art. 101 del 50/2016, relativamente alle funzioni del RUP e del DL, nonché dei principi generali di economicità, efficacia, tempestività e correttezza previsti dal codice dei contratti nonché dei principi costituzionali di buon andamento, sanciti dall'art. 97 della Costituzione, a fronte del venire in rilevo di: esecuzione di variazioni dell’opera con disapplicazione delle prescrizioni normative in tema di modifiche dei contratti - ex art. 106 del d.lgs. 50/2016 - riconducibile alla mancanza di una tempestiva formalizzazione di una specifica variante in corso d’opera risultando, in particolare, non ammissibile l’utilizzo di una perizia di variante in “sanatoria”; lavori eseguiti in difformità rispetto al progetto approvato, non tempestivamente rilevati nel corso dell'esecuzione, che hanno reso necessario il ricorso a successivi interventi finalizzati alla regolarizzazione di errori esecutivi imputabili all'impresa, tenuto conto che la corretta applicazione delle attività di controllo e vigilanza demandate al RUP e al DL avrebbe ragionevolmente consentito di individuare tempestivamente le difformità e di adottare le conseguenti misure correttive; approssimazioni nella gestione e nella documentazione delle tempistiche dell'appalto, non risultando agli atti adeguati verbali di sospensione e di ripresa dei lavori idonei a giustificare le interruzioni asseritamente intervenute nel corso dell'esecuzione dei lavori riguardanti il Corso Vittorio Emanuele, risultando inoltre l'assenza di una formale rideterminazione del termine contrattuale di ultimazione nell'ambito del verbale di ripresa delle lavorazioni, con conseguente indeterminatezza della effettiva durata dell'appalto e della data finale di conclusione dei lavori; non corretta attuazione delle previsioni contrattuali in materia di penali per ritardata esecuzione, nonostante il significativo superamento, da parte dell'impresa, dei termini contrattuali previsti nel cronoprogramma ed in assenza di valutazioni a supporto della scelta della stazione appaltante, nei sensi richiesti dal contratto, di non applicazione della penale in merito alla non imputabilità del ritardo o di sproporzione riguardo all'interesse del Comune, con configurabilità della non corretta applicazione dell'art. 113-bis del d.lgs. 50/2016; anomalo ricorso alla risoluzione del contratto di appalto in via bonaria, senza una compiuta valutazione e contestazione dei ritardi e dei profili di responsabilità imputabili all'impresa esecutrice, nonché in assenza di un assetto negoziale fondato su reciproche concessioni a supporto delle determinazioni che hanno condotto allo scioglimento del contratto e al successivo riappalto dei lavori”.
How to resolve AdBlock issue?


(condividi) in basso allo schermo,
(Aggiungi alla schermata Home).