Fallacie retoriche e ragionamenti scorretti per far meritare la grazia presidenziale al gioielliere-pistolero

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Un noto espediente dialettico, utilizzato da chi non è in grado di esporre ragionamenti validi a sostegno della propria tesi, consiste nell’impiegare le fallacie retoriche: cioè modi di ragionare scorretti o perché propongono argomenti irrilevanti rispetto al tema in discussione, oppure perché applicano collegamenti arbitrari fra dati diversi, o perché muovono da premesse errate.
Un esempio assai attuale di tali meccanismi retorici è fornito dal caso dell’(ex) gioelliere piemontese Mario Roggero, il quale, com’è noto, uccise a pistolettate due malviventi e ne ferì gravemente un terzo all’esterno della sua gioielleria subito dopo che costoro avevano compiuto una rapina. Fatto per il quale egli è stato condannato alla pena di 14 anni e nove mesi di reclusione e per la quale attualmente egli si trova in carcere in espiazione della condanna. Poiché è definitiva la sentenza che ha escluso che il suo comportamento rientrasse nel concetto di legittima difesa, l’attenzione della pubblica opinione è stata spostata sul diverso aspetto se il condannato “meriti” la grazia presidenziale in modo da poter evitare di scontare la pena in carcere. Infatti in tale ipotesi la grazia annullerebbe del tutto o in parte la condanna oppure commuterebbe la pena carceraria in una misura extracarceraria meno afflittiva (arresti domiciliari o lavoro socialmente utile) sotto la supervisione del tribunale di sorveglianza. A tale riguardo, per sostenere che egli “meriterebbe” una grazia presidenziale sono stati impiegati tre pseudoargomenti suggestivi, i quali applicano appunto le fallacie retoriche di cui si diceva prima. 
La prima fallacia: mettere in campo qualcosa di irrilevante rispetto al tema in esame. 
Qui l’argomento irrilevante è rimarcare la riprovevolezza dell’azione violenta dei rapinatori che erano entrati nel suo negozio ed avevano anche percosso sua moglie, cioè la parte prima della vicenda che però è irrilevante rispetto a ciò che accaduto in seguito; laddove il punto rilevante da considerare è invece la seconda parte della situazione quando il gioielliere ha inseguito costoro dopo che erano usciti e li ha uccisi a pistolettate quando essi si trovavano già a trenta metri di distanza (uno già in macchina, l’altro voltato di spalle e l’altro sparato a bruciapelo mentre ancora cercava di allontanarsi a piedi), cioè quando la minaccia non era più attuale
Ora, soffermare l’attenzione sulla prima parte dell’azione riguardante la violenza esercitata dai rapinatori all’interno della gioielleria, e contemporaneamente minimizzare la seconda parte che riguarda il fatto che il gioielliere aveva sparato a costoro quando la minaccia era cessata, serve a suggestionare la pubblica opinione mediante una fallacia retorica: infatti si sottolinea un dato irrilevante (parlare della rapina ormai terminata) per suggerire una conclusione sbagliata (che il gioielliere si sarebbe “difeso”).
A quel punto il passaggio conclusivo consiste nel suggerire che, visto che non è possibile correggere il Codice penale per consentire di sparare a chi è già scappato, dato che la magistratura escluderebbe che ciò rappresenti una “difesa”, è però possibile “correggere” quanto meno gli effetti della singola sentenza penale di condanna attraverso un provvedimento individuale di grazia presidenziale, in modo da raggiungere il medesimo risultato pratico della modifica della norma codicistica sulla legittima difesa limitatamente a questo singolo caso. 
Cioè, dato che non è possibile correggere il Codice, quanto meno si corregga la singola sentenza di condanna basata sulla legge oggi vigente.
La seconda fallacia retorica consiste nel proporre un collegamento arbitrario tra due eventi che in realtà non hanno connessione: nel caso specifico, la suggestione - che è stata proposta più volte - che nel passato il gioielliere già aveva subìto una rapina a mano armata.
Qui il ragionamento consiste nel collegare confusamente il torto subìto in passato da costui con l’azione pluriomicidiaria commessa poi a distanza di anni, presentando la prima rapina come un fattore di turbamento supplementare rispetto alla seconda rapina fino a ottenebrargli la lucidità: in pratica, una sorta di incapacità mentale temporanea (black out) dovuta a una rabbia incontrollata causata non solo dalla rapina stessa ma anche da quella subìta in precedenza.
In realtà l’argomento non ha il sostegno di alcuna analisi psicocomportamentale finalizzata a dimostrare l’incapacità mentale del gioielliere al momento del fatto, tant’è vero che neppure i suoi difensori si avventurarono su questa strada nel corso dei tre giudizi conclusi con la condanna definitiva.

Piuttosto la citazione della rapina precedente maschera tutt’ altro concetto che però non può essere enunciato esplicitamente perché sarebbe troppo sconveniente, ma serve a creare empatia nella pubblica opinione. E cioè che l’aver subìto una precedente rapina ha fatto maturare nel gioielliere una sorta di “credito morale” verso i delinquenti in generale; per cui egli, quando ha subìto la seconda rapina, ha messo all’incasso appunto questo “credito” fino a pensare di poter commettere una strage di delinquenti in modo da pareggiare i conti complessivi che da anni si portava dietro nella sua testa. Questo collegamento fra due eventi separati viene operato per suggerire che sarebbe doverosa la grazia presidenziale al gioielliere per una sorta di meritevolezza etica, un riconoscimento per meriti vittimari che certificherebbe il suo “diritto” a sparare ai rapinatori in modo da saldare il conto non solo della rapina appena subìta ma anche di quella precedente. Personalmente noi riteniamo che questo schema sia precisamente ciò che pensa in cuor suo la massima parte delle persone comuni - impulso di pancia! - quando solidarizzano emotivamente con il gioielliere in questione e ne chiedono la scarcerazione, tanto che in non pochi commenti si è letto che in America (cioè nel Far West immaginario) a uno cosi non l’avrebbero arrestato ma gli avrebbero dato la medaglia al valore civile perché ha ripulito le strade dalla feccia.

La terza fallacia retorica consiste nel partire da una premessa errata in modo da costruivi su un ragionamento sbagliato in radice. Così si è sentito spesso sostenere che la grazia presidenziale avrebbe l’effetto di “umanizzare” l’esecuzione della pena inflitta: sia perché la pena di 14 anni e 9 mesi sarebbe “eccessiva”, sia perché il condannato è in età avanzata essendo oggi settantaduenne sicchè il carcere sarebbe particolarmete afflittivo e quindi a suo modo disumano. Qui gli errori prospettici sono due e sono entrambi assolutamente evidenti. 
Infatti, che una pena di meno di 15 anni di reclusione possa essere ritenuta “eccessiva” per punire due omicidi volontari e un ferimento grave può dichiararlo solo chi o non ha la più pallida idea dell’ art. 575 del Codice penale che fissa la pena da 21 anni fino all’ergastolo (per un solo omicidio, laddove qui ve ne sono stati due, oltre al ferimento di una terza persona), o da parte di chi fa finta di non conoscerlo giusto per fare polemica. E quanto all’età avanza del condannato, se si ritiene che sarebbe necessario “umanizzare” la pena inflitta al gioielliere facendolo uscire dal carcere per la ragione che il carcere sia “disumano” in via di principio per un ultrasettantenne, il concetto potrebbe essere anche condivisibile in astratto; solo che poi si dovrebbe anche sostenere la necessità di riscrivere una robusta parte della legislazione penitenziaria in modo da scarcerare un numero indeterminabile di detenuti man mano che essi raggiungessero una certa età (e quale, con precisione?): il che è palesemente inattuabile. Insomma, se errata è la premessa sulla “umanizzazione” della pena, è errata la conclusione sulla grazia.

Quel che si è inteso finora mostrare è che di fronte a casi che indubbiamente generano perplessità nella pubblica opinione e si mostrano intrinsecamente divisivi (come oggi si usa dire) sul piano etico, è sì giusto avere proprie convinzioni, ma allo stesso tempo occorre prestare cura particolare e supplementare quanto meno nel non incappare in fallacie argomentative, o nel non andarsene dietro a chi le proponesse. A parte ogni altra considerazione, si ricorderà che l’ordinamento penitenziario attuale comunque consente ai tribunali di sorveglianza un’amplissima possibilità di mitigazione della esecuzione della pena nei casi di effettiva incompatibilità carceraria dovuta a gravi motivi di salute: questo, restando all’interno del sistema-giustizia ordinario amministrato dalla magistratura nella trasparenza e nel contraddittorio fra le parti interessate. Laddove la grazia presidenziale, essendo sostanzialmente un rottame storico dell’antico potere sovrano che i re riservavano a se stessi in modo insindacabile, è intrinsecamente un meccanismo fuori-sistema rispetto alla nostra forma politica repubblicana di governo, per cui sarebbe bene non evocarla con troppa leggerezza per risolvere casi che la giustizia ordinaria sarebbe perfettamente in grado di affrontare autonomamente da sola.

*di Salvatore Russetti, già giudice di Corte d’appello

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