Guarda che luna, il Tar condanna nuovamente Romito. Dovrà pagare spese a ente portuale e Comune

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Ennesima sconfitta per i Romito nella infinita guerra giudiziaria per l’ex ristorante “Guarda che luna” di Manfredonia, stavolta col rigetto del ricorso presentato al Tar Puglia contro l’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico meridionale e nei confronti del Comune sipontino. Il caso è noto: tra il 2022 e il 2023 lo smantellamento della struttura, che era situato dal 2008 sulla scogliera in località Acqua di Cristo, tenne banco nel Golfo durante il travagliato biennio dell’amministrazione Rotice e, più in generale, nel periodo di massima attenzione della Squadra Stato rispetto alle infiltrazioni mafiose nel territorio sipontino. Ma la vicenda amministrativo-giudiziaria del ristorante è anche di estrema attualità visto che rientra nel processo “Giù le mani” in merito ai rapporti di Romito con Rotice e con l’ex assessore Angelo Salvemini. A gennaio 2023 si concluse lo smontaggio del ristorante della Bar Centrale sas di Francesco Romito (titolare anche dei noti Bagni Bonobo di Siponto), ma di fatto gestito da Michele Antonio Romito, padre di Francesco e fratello del boss Mario Luciano ucciso nella strage mafiosa di San Marco in Lamis del 9 agosto 2017. 

L’impresa era stata colpita da interdittiva antimafia ma era anche in guerra col Comune sipontino che ne aveva ordinato invano da tempo lo smontaggio stagionale. Le operazioni di smontaggio presero il via il 9 dicembre 2022 con l’intervento del Genio Militare, per via del “perdurante inadempimento della società” e dell’attivazione del prefetto Maurizio Valiante.

Stuoli di avvocati e centinaia di migliaia di euro per i più svariati procedimenti giudiziari hanno contrassegnato, in questi anni, l’azione di Michele Romito nei confronti dell’ente comunale, compresa la citazione in giudizio, davanti al Tribunale di Foggia dove l’udienza è prevista per il prossimo 31 marzo, sia del Comune che dell’ingegnera Rosa Tedeschi e del geometra Francesco Borgia del Servizio demanio e patrimonio, che erano all’epoca dirigente/rup e direttore dei lavori, per la condanna in solido al pagamento della somma di 147.756,08 euro per i danni subiti a seguito della rimozione del “Guarda che luna” ad opera del Genio Militare. Insomma, Romito non si dà mai per vinto e sforna azioni e ricorsi a tutto spiano. 

Ma da ultimo è arrivata la condanna da parte del Tar Puglia, che con sentenza pubblicata il 22 febbraio scorso ha respinto il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti, dichiarato improcedibile per difetto di interesse, condannando l’impresa a pagare le spese di lite sia all’ente portuale barese che al Comune di Manfredonia (3mila euro per ciascuna parte). 

Questo ricorso fu presentato nel 2023 dalla Bar Centrale sas - difesa dagli avvocati Francesco Cardarelli e Diego Campugiani - per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto di aprile 2023 con cui l’allora presidente dell'Autorità di sistema portuale Ugo Patroni Griffi dichiarò la decadenza dalla concessione di una area situata in Manfredonia per uso turistico – ricreativo allo scopo di mantenere l'attività di bar, pizzeria, e ristorante per la durata di 17 anni, conferita alla società con effetto immediato ed obbligo di riconsegnare l'area demaniale marittima detenuta entro 10 giorni dalla data di notifica del decreto, libera da beni e materiali eventualmente ancora presenti. La vana richiesta è stata di annullare anche tutti gli atti connessi (note comunali e dell’Autorità portuale) che esclusero la possibilità di effettuare il montaggio della struttura (già rimossa in danno ad opera dell’autorità pubblica) in assenza di dettagliati elaborati di progetto.

Il giudice amministrativo ha ricordato come la tesi di Romito sia stata “disattesa con varie pronunce di questo Tar: nel 2018 (confermata in appello dal Consiglio di Stato nel 2019), la cui revocazione è stata respinta nel 2022; due nl 2021 per le quali è stata respinta la sospensione cautelare; nel 2024 (allo stato non appellata). “Tali decisioni hanno tutte confermato la stagionalità della struttura autorizzata; è stata altresì, accertata la realizzazione di opere ulteriori e totalmente prive di titolo rispetto a quelle autorizzate, comportanti un non esiguo aumento della volumetria edificata; è stata acclarata, inoltre, l’assenza di autorizzazione paesaggistica, necessaria per il mantenimento annuale della struttura. In considerazione del mai adempiuto obbligo di rimozione stagionale, vi ha provveduto in danno l’autorità pubblica”, sentenzia nuovamente ora il Tar, sottolineando come la struttura fosse ancorata al pavimento e tutt’altro che di facile amovibilità. 

“E’ stata ravvisata, pertanto, la palese inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione stessa, avendo la società concessionaria realizzato opere non consentite anche con variazione di quelle ammesse nell'atto concessorio quindi difformi da quanto autorizzato”, ricorda il Tar citando l’Autorità di sistema portuale. “A corredo di tale ipotesi di inadempimento degli obblighi concessori, l’Autorità ne ha anche evidenziata altra: l’allaccio al sistema idrico-fognante non è stato realizzato direttamente alla rete idrico-fognante pubblica ma presso altro soggetto privato, concessionario di area attigua (Centro Nautica), senza autorizzazione da parte dell’Aqp”. 

Invano Romito ha lamentato inoltre una disparità di trattamento rispetto alla limitrofa attività di altra concessionaria cui sarebbe stato consentito, in presenza di irregolarità di allaccio al sistema idrico, di sanarle, permanendo nella titolarità concessoria. “Nel merito i ricorsi sono infondati. Né vale in senso contrario, come prospettato dalla ricorrente, che la mancata rimozione sia stata legittimamente giustificata da provvedimenti cautelari o dal provvedimento di sequestro penale”.

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testatina dillo al direttore WEB

 



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