Cimitero Foggia, Trisciuoglio e Insalata rinunciano al ricorso TAR contro l’esclusione dalla gara comunale

Carattere
  • Più Piccolo Piccolo Medio Grande Più Grande
  • Predefinito Helvetica Segoe Georgia Times

“Sopravvenuta carenza di interesse”. E’ racchiuso in questa formula il colpo di scena che, come rivelato dalla sentenza del TAR Puglia pubblicata lo scorso 5 settembre, ha visto Gianni Trisciuoglio e Marco Insalata rinunciare a portare avanti il ricorso presentato mesi fa contro la decisione del Comune di Foggia di escludere l’RTI (raggruppamento temporaneo di imprese) costituendo tra la loro CTM srl ed Edilver srl dalla procedura aperta per la progettazione esecutiva, per l’affidamento della concessione dei servizi e dei lavori di costruzione di loculi nel cimitero comunale e della connessa gestione, per la durata di 11 anni. Era fine 2025 quando, dopo ben due anni dalla proposta di aggiudicazione, l’ente municipale decise l’esclusione dell’operatore economico per assenza di un requisito essenziale rispetto al mega appalto di quasi 18,5 milioni di euro per la gestione del cimitero comunale, per il quale si va avanti in regime di prorogatio. Il 30 dicembre fu pubblicata la determina con cui il dirigente Tullio Daniele Mendolicchio evidenziò il mancato possesso, da parte della foggiana CTM dei concessionari uscenti (attivi in proroga tramite la loro PFC srl), del requisito obbligatorio di ordine generale ovvero iscrizione nella pertinente sezione della White List (“servizi funerari e cimiteriali”). Gli atti della gara erano stati fino ad allora fermi al lontano 29 dicembre 2023, quando la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, aveva proposto l’aggiudicazione in favore dell’unico operatore economico in gara, una vicenda che è ora oggetto del processo penale presso il Tribunale di Foggia. L’RTP aveva dichiarato, a settembre 2023, di partecipare alla procedura con CTM srl quale mandataria-capogruppo in quota al 95% ed incaricata delle lavorazioni per la categoria OG1 e dei servizi cimiteriali, mentre Edilver srl mandante in quota al 5% ed incaricata delle lavorazioni per la categoria OG1. Il problema rispetto all’aggiudicazione sorse quando gli uffici di Palazzo di città appurarono che CTM srl “risulta iscritto in diversa sezione della White List (“nolo a freddo di macchinari”) della Prefettura di Foggia e, pertanto, risulta carente del requisito di ordine generale rispetto ai servizi funerari e cimiteriali, con l’effetto di esclusione dalla procedura. “Quanto asserito da CTM srl con nota del 5 dicembre 2025, costituente soggettiva e non condivisibile interpretazione dell'articolo 1, comma 52-bis, legge 190/2012, è contraria alla ratio della normativa antimafia e superata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che richiede una corrispondenza tra l'attività da eseguire e la sezione di iscrizione per la stipula di contratti relativi ad attività rientranti nell'elenco di cui al comma 53 della legge 190/2012”, scrisse Mendolicchio. “La mancata iscrizione nella specifica sezione della White List, quale requisito di ordine generale che deve essere rilevata in ogni fase della procedura, costituisce causa di esclusione obbligatoria, non sanabile. La suddivisione in sezioni dell'elenco non è un mero formalismo ma risponde alla precisa finalità di consentire alle Prefetture di effettuare controlli antimafia mirati e differenziati in base alle peculiari vulnerabilità di ciascun settore economico. I rischi di infiltrazione criminale nei 'servizi cimiteriali' sono intrinsecamente diversi da quelli del 'nolo a freddo di macchinari'. Un'interpretazione diversa, come quella proposta dalla società CTM srl finirebbe per svuotare di significato tale sistema di prevenzione avanzata, rendendo la verifica antimafia generica e non più specifica, in palese contrasto con la volontà del legislatore”, continuò il dirigente comunale.

 “La sentenza del TAR Lazio del 2020, invocata dalla società CTM, propone una lettura 'sistemica' che tuttavia non può spingersi fino a negare la volontà del legislatore di creare elenchi distinti. La più recente e consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, menzionata nella sentenza n. 9664/2024, organo di ultima istanza della giustizia amministrativa, ha invece chiarito che la corretta interpretazione sistemica impone una corrispondenza puntuale tra l'attività oggetto di appalto e la sezione di iscrizione, utilizzando il termine “apposito registro” per fugare ogni dubbio sulla necessità di tale specificità”. Ecco perché, a detta del Comune capoluogo, “l'interpretazione della legge proposta dalla società è infondata”. Dello stesso avviso l’Avvocatura Civica – guidata dalla dirigente Maria Antonucci, che nel proprio parere del 19 dicembre scorso confermò come la mancanza di tale requisito “integra una causa di esclusione obbligatoria e automatica”.

Dagli addetti ai lavori era dato per scontato il ricorso al TAR da parte di CTM contro l’esclusione, un contenzioso dal valore di svariati milioni di euro. Cosa che si verificò puntualmente. Assistito dall’avvocato salentino Saverio Sticchi Damiani, l’operatore economico presentò ricorso contro il Comune di Foggia per l'annullamento della determina di esclusione e di tutti gli atti connessi.

Inoltre, il 20 febbraio scorso, fu integrato il ricorso con motivi aggiunti per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del Comune di Foggia del 10 febbraio col quale fu disposta l’interruzione dell’esecuzione dei servizi cimiteriali affidati con convenzione del luglio 2011 alla società PFC, della quale è socia al 95% del capitale sociale la società CTM attualmente in proroga in relazione all’intervenuta indizione della gara per l’affidamento in concessione dell’appalto misto di lavori e servizi, con correlata gestione.

Ma le cose si misero male sin dalla fase cautelare del giudizio: “Ritenuta l’insussistenza di profili di danno grave e irreparabile, in quanto, in particolare, la gestione dei servizi in questione può essere assicurata dalla concessionaria in proroga, che risulta dichiaratamente - in motivi aggiunti - in possesso dell’iscrizione in white list per lo specifico settore dei “servizi funerari e cimiteriali”, trattandosi peraltro di personale già impiegato nel servizio”, si legge nell’ordinanza cautelare con cui il TAR respinse l’istanza di CTM e confermò la trattazione del merito del ricorso alla già fissata udienza pubblica dell’8 luglio scorso.

Ma, a sorpresa, CTM si è tirata indietro: lo scorso 24 giugno l’impresa ha dichiarato di non aver più interesse alla definizione della controversia. Ecco perché il TAR ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuto difetto d’interesse, compensando le spese di giudizio.

C’è anche un’altra novità che riguarda CTM. Da fonti interne all’organico della srl si apprende che a marzo scorso fu sottoscritto un accordo di cessione dei contratti di lavoro dei dipendenti da CTM a PFC, intesa raggiunta tra le due imprese “dopo ampie e approfondite discussioni”.

Nel frattempo a Foggia, dove da tempo il cimitero è a rischio saturazione e dove PFC (dunque Trisciuoglio e Insalata) va avanti in proroga, non c’è alcuna notizia rispetto alla nuova gara. Stando ai rumors, l’amministrazione comunale sta cercando ancora di capire che via seguire per riaffidare l’appalto. Al contempo, sull’affaire della gara 2023 del cimitero si aspetta anche che arrivi la verità giudiziaria dal processo che si sta svolgendo presso il Tribunale di Foggia, nell’unificato procedimento che interessa anche l’appalto dei rifiuti di Amiu Puglia spa e che, per il cimitero, vede imputati il dirigente sovraordinato barese Domenico Lomazzo, il dirigente comunale Paolo Affatato (in pensione dal 1° ottobre prossimo), la funzionaria comunale dell’Area tecnica Paola Russo e l’imprenditore foggiano Giuseppe Scommegna.

   banner whatsapp canale 700

 

testatina dillo al direttore WEB

 

Migliora la tua esperienza: installa la nostra app ora!

Ottieni accesso immediato alla nostra app installandola sul tuo dispositivo iOS!
È sufficiente toccare il pulsante Share (condividi) in basso allo schermo,
poi selezionare Add to Home Screen (Aggiungi alla schermata Home).
Segui le istruzioni per aggiungere l'icona della nostra app alla schermata Home per un accesso rapido e facile.
Goditi una navigazione senza interruzioni e rimani connesso ovunque tu vada!

× Installa l'app Web
Mobile Phone
Offline: nessuna connessione Internet
Offline: nessuna connessione Internet