Le concessioni di occupazione delle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue esprimendosi su una vertenza che coinvolge l’Autorità italiana garante della concorrenza e del mercato e il comune di Ginosa (Taranto).
“I giudici nazionali e le autorità amministrative” italiane “sono tenuti ad applicare le norme pertinenti” del diritto europeo, “disapplicando le disposizioni nazionali non conformi”, aggiunge la Corte. I giudici di Lussemburgo erano chiamati a pronunciarsi sull'interpretazione della legge italiana che prevede la proroga automatica delle concessioni balneari, facendo chiarezza sulla validità, il carattere vincolante e l'effetto diretto della direttiva Ue per i servizi nel mercato interno, nota come Bolkestein. Sullo spinoso argomento che coinvolge numerosi operatori pugliesi considerando i nostri 800 chilometri di coste, è intervenuto l’avv. Vincenzo De Michele, esperto di diritto comunitario.
“Il Tar Lecce è l’unico vincitore di questa partita. Dalle risposte della Corte di giustizia europea, limitate ai quesiti del giudice del rinvio sulla Bolkestein, il presupposto è che si applichi alla fattispecie di causa delle concessioni demaniali marittime la direttiva numero 123 del 2016 e in particolare l’art. 12. Sulla base di questo la Corte finisce per smontare l’argomento per cui l'adunanza plenaria aveva affermato l’applicazione diretta dell'articolo 12 in riferimento alla scarsità della risorsa. Dobbiamo però distinguere le due questioni che erano state sollevate dalla dottrina e che erano state in qualche modo recepite dalla adunanza plenaria che si era espressa sull’applicazione in via diretta della Bolkestein perché c'è la scarsità delle risorse, escludendo altre direttive. Questo secondo profilo non viene preso in considerazione perché in realtà la sentenza escludeva le concessioni demaniali marittime dal campo di applicazione della Bolkestein trattandosi di concessione di beni e non di servizi e in ogni caso che rientravano nel campo di applicazione della direttiva sugli appalti di concessione. Si è partiti dal presupposto che secondo il Tar Lecce, così come secondo l’adunanza plenaria, ai balneari e alle concessioni balneari si applica solo la Bolkestein. Presupposto che può essere messo in discussione in qualsiasi momento da un'altra pregiudiziale più attenta alle indicazioni che la Corte di Giustizia aveva dato nella sentenza Promoimpresa. Ma parliamo della scarsità delle risorse: la Corte conferma l’applicazione dell’art. 12 della direttiva purché si parta del presupposto che il bene è scarso, cioè la scarsità della risorsa. Questo farebbe scattare la gara. Rispetto alle argomentazioni del Consiglio di Stato secondo cui la scarsità delle risorse deve essere rapportata al piano locale e comunale, il Tar Lecce intendeva estendere il presupposto a livello nazionale poiché la presenza di circa 8mila chilometri di coste escluderebbero il rilievo che si tratti di una risorsa scarsa, almeno nella gran parte dei litorali marittimi. A questo rilievo del Tar Lecce, la Corte di giustizia ha confermato la necessità di una valutazione di carattere generale”.
“Per dirla in maniera più semplice la palla viene rimandata allo Stato a cui spetta il compito di valutare se applicare o meno la Bolkestein. In caso affermativo, sempre lo Stato deve stabilire, sulla base di criteri oggettivi la famosa mappatura. In concreto nessuno si può muovere. Neanche i Comuni in quanto le gare sono bloccate dopo il Milleproroghe. Tutto resta in stand by con il governo Meloni il quale attraverso il Milleproroghe ha sostanzialmente trasformato le concessioni balneari in concessioni a tempo indeterminato. C’è da aggiungere che i decreti legislativi di riordino della materia (quelli previsti dall'articolo 4 comma 1 della 118 del 2022), non possono essere più emanati perché il periodo di vigenza della potestà di decretazione da parte del Governo è scaduto nel momento stesso in cui è stata pubblicata la legge di conversione del Milleproroghe”.
“Un giochetto normativo che fa in modo che le concessioni siano a tempo indeterminato. Morale della favola: è vero non sono legittime le proroghe e ci vogliono le gare secondo la Corte in applicazione dell’art. 12 ma a condizione che si stabilisca che ci sono le condizioni per l’applicazione stessa, cioè che le risorse siano scarse. Quindi a prevalere è il presupposto. Mancando il presupposto l’adunanza del Consiglio di Stato se ne salta completamente perché si è sostituita non solo al legislatore andando ma si è sostituita anche al governo perché chi doveva stabilire la mappatura, chi doveva stabilire se la risorsa era o meno scarsa era il governo non certamente il Consiglio di Stato”.
“Il vero sconfitto di questa vicenda è il Consiglio di Stato. Il vero vincitore di questa vicenda è il Tar Lecce e i veri vincitori indirettamente sono i concessionari demaniali marittimi. Il vero vincitore è stato anche il governo Meloni che pur tra tanti tentennamenti alla fine ha costruito una ciambella di salvataggio in attesa della sentenza della Corte di giustizia che lungi dall’imporre qualcosa allo Stato italiano, impone agli interpreti di cominciare a riflettere seriamente e in maniera competente sulla tutela effettiva di questa categoria di lavoratori che a mio avviso non doveva essere attinta da questa vicenda e soprattutto da una imposizione da parte di un organo giurisdizionale addirittura di norme che vanno a incidere sui rapporti concessori in corso”.
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