Caso Garlasco, l’accusa ai Carabinieri del RIS rischia di far venire meno la fiducia di magistrati e cittadini

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Che la vicenda giudiziaria relativa all’omicidio della sventurata Chiara Poggi (il “caso Garlasco” ormai tristemente noto e arcinoto) fosse nato sotto una cattiva stella e poi proseguito sotto una stella ancora peggiore man mano che si dipanava fu chiaro sin da subito e poi fu sempre più chiaro. Per focalizzare il concetto basti pensare al fatto che il sospettato dell’omicidio Alberto Stasi venne prima fermato dal PM durante l’interrogatorio e poi scarcerato dal GIP tre giorni dopo per mancanza di indizi gravi; poi venne assolto dal GUP in giudizio abbreviato; poi fu assolto dalla Corte di assise di appello; poi fu nuovamente rinviato a giudizio dalla Corte di cassazione con annullamento della sentenza di assoluzione; poi venne condannato da una seconda Corte di assise di appello; infine fu condannato in via definitiva da una seconda sentenza della Cassazione, in conseguenza della quale ultima decisione definitiva egli ha espiato 11 anni di reclusione. Non bastasse questo slalom a soffietto fra decisioni assolutorie e di condanne dal 2007 in avanti, nell’ultima tornata di tempo si era anche aggiunta l’incriminazione del pubblico ministero dell’epoca per il sospetto che si fosse fatto corrompere dal padre dell’imputato per “salvare” l’allora indagato Stasi manipolando certe prove, e solo in epoca assai recente questo magistrato è stato prosciolto da tale accusa gravissima e infamante.
L’ultima che mancava - per entrare negli annali giudiziari degli incubi - è deflagrata come una bomba pochi giorni fa, quasi non fosse bastato tutto il resto sino a questo punto. E cioè che una prova decisiva ai fini dell’assoluzione sarebbe stata occultata dal nucleo scientifico specializzato dei carabinieri (il RIS di Parma) nella prima fase delle investigazioni, nel modo che ora si dirà.
Verso la fine del settembre 2007 gli operatori del RIS esaminarono i pedali di una bicicletta di Stasi e ritennero di avervi trovato tracce di sangue con DNA appartenente alla ragazza uccisa. Ovviamente ne diedero immediata notizia al PM procedente dell’epoca, essendo evidente la importanza accusatoria di tale elemento: infatti non poteva esservi altra spiegazione alla presenza di sangue con DNA della vittima sui pedali della bicicletta di Strasi, se non supponendo che quest’ultimo avesse calpestato il pavimento della casa della ragazza quando esso era imbrattato di sangue e che poi avesse trascinato tracce di quel sangue sotto al suola delle sue scarpe fino a imbrattare microscopicamente anche i pedali della bicicletta sulla quale era poi salito per allontanarsi. Qualunque altra ipotesi alternativa era da ritenersi del tutto fantasiosa e quindi impossibile. Alla luce di questa notizia importantissima la pubblico ministero dell’indagine interrogò in modo durissimo Stasi con la certezza di avere in tasca la prova regina della sua colpevolezza e cercò di farlo cadere in contraddizioni e inverosimiglianze giustificatrici, nell’intento di farlo “crollare” psicologicamente fino alla confessione; cosa che comunque non avvenne perché Stasi insistette nel proclamarsi innocente. Al termine dell’interrogatorio drammatico la P.M. arrestò Stasi mediante un fermo di grave indiziato di reato.
L’importanza accusatoria del sangue e del DNA della ragazza uccisa sui pedali della bicicletta di Stasi è confermata nella seconda sentenza (quella di condanna) della Corte di assise di appello, dove si scrive testualmente che “sempre a proposito del DNA di Chiara rinvenuto sui pedali (...) si tratta di dato pacificamente acquisito e già considerato certo, ma non grave, dal giudice di primo grado (...) La Corte non concorda con tale giudizio di non gravità, etc.”.

Infatti il dato del DNA della vittima sui pedali della bicicletta viene poi ripreso nella ricapitolazione sintetica finale degli elementi probatori a carico dell’imputato Stasi (“Sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi (...) era presente una copiosa quantità di DNA di Chiara Poggi etc.”), fino a divenire in pratica l’elemento centrale della sua condanna, anche più importante di una impronta digitale di Stasi sul dispenser di sapone nel bagno della ragazza che in astratto avrebbe potuto essere impresso anche in una occasione precedente. Inoltre la supposta presenza del sangue e del DNA di Chiara Poggi sui pedali della bicicletta a sua volta si era “ tirata dietro” una seconda bufala, e cioè che costui avesse sostituito i pedali della sua bicicletta proprio perché avesse inteso occultare i pedali macchiati di sangue della vittima, così dando luogo a un gravissimo sospetto di responsabillità per il fatto stesso di aver sostituto i pedali in questione.

In definitiva, senza il dato del DNA della vittima sui pedali della bicicletta è quasi certo che Stasi non sarebbe stato condannato. 
Senonchè quel dato del DNA era sostanzialmente falso, come solo ora è emerso in modo clamoroso. Infatti era avvenuto che dopo la prima analisi del DNA che aveva dato esito positivo gli stessi carabinieri del RIS si erano abbastanza insospettiti del risultato, poiché la quantità di materiale suppostamente rilevato sui pedali della bicicletta di Stasi collimava al millesimale con lo stesso dato quantitativo di DNA rilevato anche su un cucchiaino presente nella cucina della vittima (oggetto che con certezza era impegnato dalla saliva di costei per l’uso domestico corrente), per cui la coincidenza quantitativa delle due rilevazioni era praticamente impossibile a livello probabilistico; pertanto avevano deciso di compiere una seconda analisi di controllo e poi anche una terza analisi il giorno successivo. 
Entrambe queste analisi diedero esito completamente negativo.

Orbene queste due controanalisi negative non furono comunicate a nessuno, né al P.M. allora procedente, né ai difensori e/o ai loro periti fiduciari, né - cosa ancora più grave fino a sconfinare nel reato di occultamento di prove - al GUP e poi ai giudici delle due Corti di assise che poi hanno trattato il caso, tanto che ancora nel dicembre dell’anno 2014 la seconda Corte di assise (quella che pronunciò la condanna di Stasi) continuava a scrivere nella sua sentenza che la questione del DNA sui pedali della bicicletta era un dato pacifico.
Anzi dalla stessa sentenza si legge una sorta di cronistoria di queste analisi “maledette”, dove si dà conto del fatto che i RIS avevano fatto una sola analisi nell’ anno 2007 e poi, posti di fronte alla contestazione difensiva da parte dei periti fiduciari di Stasi i quali sostenevano per parte loro di non aver trovato tracce del DNA della vittima (cioè la realtà), davanti al GUP nel novembre 2009 avevano “confutato tali conclusioni, ribadendo la cospicua quantità di DNA della vittima rinvenuta in tale sede (i pedali della bicicletta)”.

Tale pertinacia da parte degli operatori del RIS nel sostenere la presenza del DNA sui pedali non era restata senza effetto pratico, poiché la Corte di assise, suggestionata e instradata da questa insistenza, aveva dal canto suo elaborato una sua (pseudo)spiegazione anche per il mancato rinvenimento del DNA da parte dei periti della difesa, scrivendo che “i periti avevano infatti eseguito ulteriori campionature sulla bicicletta (...) che avevano dato risultato negativo: ciò era tuttavia avvenuto due anni dopo la prima campionatura ad opera dei RIS, dopo cioè che gran parte del materiale era stato ormai asportato”. In sostanza, queste analisi numero 2 e numero 3 - entrambe negative - i RIS non le comunicarono né immediatamente e neppure successivamente, perfino quando i periti della difesa di Stasi avevano dimostrato che le proprie analisi erano negative sicchè almeno in quel momento si sarebbe dovuto giocare a carte scoperte e complete fra gli operatori del RIS e i periti della difesa.

Ora, qualcuno può anche scandalizzarsi se i difensori di Stasi, di fronte a queste abnormità, impieghino la locuzione “occultamento” per denominare il comportamento di non trasmettere ai magistrati prove negative di quella portata, e cercano - a nostro avviso vanamente - di far passare la cosa come un deplorevole incidente dell’iter lavorativo avvenuto nei laboratori del RIS. 
Nè ovviamente poteva mancare l’inevitabile palleggio di responsabilità fra le tre-quattro-cinque persone che si occuparono di quelle analisi negative e quindi ebbero fra le mani le schede e i verbalini delle analisi stesse, ognuno dicendo di non sapere o di aver ritenuto che la notizia delle analisi negative l’avrebbe data ai magistrati l’altro collega parigrado o di grado superiore o inferiore, con il risultato concreto che nessuno di costoro ha comunicato niente né ai magistrati né ai difensori dell’accusato Stasi. 
Questo balletto abbastanza squallido sottovaluta (o più precisamente, dà mostra strumentalmente di sottovalutare) il fatto inequivocabile che dopo la le due successive analisi negative effettuate nel 2007 questi signori dei laboratori del RIS avevano avuto a disposizione cinque gradi di giudizio per precipitarsi innanzi ai magistrati e dire la verità sulle analisi negative, e che un obbligo legale del genere incombeva su ciascuno di essi individualmente in quanto pubblici ufficiali tenuti all’osservanza del dovere di correttezza nei confronti della magistratura dalla quale essi dipendono in veste di polizia giudiziaria.

A tale obbligo legale di correttezza in realtà si accoppia un secondo peso morale, specialmente dopo che nel 2013 la Cassazione aveva emesso la sentenza di annullamento della precedente assoluzione di Stasi e aveva disposto un secondo giudizio di appello: sicchè a quel punto essi avrebbe dovuto agevolmente immaginare che le cose si stavano volgendo al peggio per l’ imputato e che la questione del DNA della vittima sui pedali della sua bicicletta avrebbe assunto una importanza centrale, come poi in effetti è avvenuto. In altri termini, fino al momento in cui Stasi era stato assolto per due volte consecutive dal GUP e dalla prima Corte di assise, si può anche supporre che questi signori del RIS avessero in qualche modo seppellito nella propria coscienza la faccenda dell’omessa comunicazione delle due controanalisi favorevoli, poiché l’imputato comunque l’aveva scampata alla men peggio con l’assoluzione. Per cui, un malinteso senso di decoro professionale proprio (definiamolo così) e lo scrupolo di preservare l’ immagine di autorevolezza del loro RIS di fronte alla magistratura - e agli italiani tutti - può aver indotto i responsabili a tacere, in considerazione del fatto che l’imputato per sua fortuna si era comunque salvato fino a quel momento.

Ma quando sono fioccati l’annullamento dell’assoluzione con rinvio per nuovo processo (2013), la condanna (2014) e infine la conferma definitiva della condanna (2015), il continuare a tacere ha assunto una ben diversa gravità morale nella testa e nella coscienza di chi sapeva che stava facendo condannare un imputato principalmente in base a una prova falsa. Come costoro possano ancora dormire la notte, forse, con un peso simile sulla co-scienza, Dio solo può saperlo! A ogni modo, si può dire che dopo il fattaccio devastante addebitato ai RIS in quel singolo episodio, è difficile immaginare che in futuro i magistrati si fidino ciecamente di loro, come avvenuto finora.
Figurarsi i cittadini comuni!                                    

Salvatore Russetti, già giudice di Corte d’appello

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testatina dillo al direttore WEB

 

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