L’Iva andava versata, respinto il ricorso in Cassazione. Si chiude la vicenda che si trascina da anni

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Sanitaservice deve pagare l’Iva: il caso è definitivamente chiuso con la sentenza della Corte di Cassazione (sezione tributaria) che mette un punto alla controversia che dura da anni tra società in house e fisco. La vicenda è nota ed in effetti erano ben poche le speranze che il terzo grado di giudizio sovvertisse le altre pronunce, tutte ad eccezione di una (quella del 2017 che fece esultare l’allora amministratore unico Antonio Di Biase), sfavorevoli alla Sanitaservice. Nonostante questo la società ha presentato ricorso avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Puglia, che la condannava al pagamento di quasi 8,7 milioni per l’Iva relativa agli anni che vanno dal 2009 al 2016. Rigettato dalla Cassazione, come detto.

“Ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione dell'Iva – si legge nella sentenza della suprema corte -, occorre che ci si trovi al cospetto di attività svolta da un ente pubblico, e che l'ente pubblico la eserciti in veste di pubblica autorità. Nel caso in esame non sussiste alcuno dei due presupposti. Anzitutto non si configura il primo, perché la Sanitaservice Srl esercita la propria attività in modo indipendente, sopportandone il relativo rischio. L'art. 4 della sesta direttiva (di tenore corrispondente all'art. 9 della direttiva iva, alla luce del quale va interpretato il D.P.R. n. 633-72, art. 4) stabilisce, al primo paragrafo, che ‘si considera soggetto passivo chiunque esercita in maniera indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al par. 2, indipendentemente dallo scopo e dai risultati di detta attività’, e precisa, al quarto paragrafo, che ‘l'espressione ‘in modo indipendente' di cui al par. 1, esclude dall'imposizione i lavoratori dipendenti ed altre persone se essi sono vincolati al rispettivo datore di lavoro da un contratto di lavoro subordinato o da qualsiasi altro rapporto giuridico che introduca vincoli di subordinazione in relazione alle condizioni di lavoro e di retribuzione ed alla responsabilità del datore di lavoro’. Sul punto, la Corte di giustizia ha chiarito che ‘... un vincolo di subordinazione non sussiste qualora gli interessati sopportino il rischio della loro attività’”.

E’ stato quindi escluso che una società in house providing come la Sanitaservice sia priva del requisito dell'indipendenza. “In via generale – hanno precisato i giudici -, la società di capitali con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché gli enti pubblici (nella specie, l'Asl di Foggia) ne posseggano le partecipazioni, in tutto o in parte: per le vicende della società non assume rilevanza alcuna la persona dell'azionista, dato che la società, quale persona giuridica privata, opera comunque nell'esercizio della propria autonomia negoziale. Il rapporto tra la società e l'ente locale è, cioè, di sostanziale autonomia, al punto che non è consentito all'ente pubblico di incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo (e sull'attività dell'ente collettivo) mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali. Tale caratteristica non viene meno in caso di società cd. in house providing, in funzione dell'esistenza di un ‘controllo analogo’ dell'Asl nei confronti della società. Questo controllo serve a consentire all'azionista pubblico di svolgere un'influenza dominante sulla società, se del caso attraverso strumenti derogatori rispetto agli ordinari meccanismi di funzionamento; ma la relazione che così s'instaura non incide sull'alterità soggettiva della società rispetto all'amministrazione pubblica, in quanto la società in house rappresenta pur se sempre un centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive diverso dall'ente partecipante”.

Dunque, la posizione dell'Asl all'interno della società è unicamente quella di socio in base al capitale conferito “ed è in tale veste che l'ente pubblico può influire sul funzionamento della società, avvalendosi non di poteri pubblicistici ma dei soli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri presenti negli organi della società. Si deve allora affermare la piena autonomia, ai fini Iva, della Srl Sanitaservice rispetto all'Asl, della quale non può essere considerata semplice articolazione sicché l'attività della prima va imputata ad essa e non all'Asl. Irrilevante è poi la giurisprudenza secondo cui la società in house providing è da ritenere longa manus dell'amministrazione ai fini dell'affidamento di appalti pubblici. Per quanto riguarda la seconda condizione prescritta all'art. 13, paragrafo 1, della direttiva 2006-112, secondo la quale sono esentate dall'Iva solo le attività svolte da un ente di diritto pubblico che agisca in qualità di autorità pubblica, è sufficiente rilevare che, alla luce di una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, neanche tale condizione sembra essere soddisfatta nel caso di specie. Poiché, infatti, la Sanitaservice, secondo elementi di fatto accertati dal giudice di appello, è disciplinata da disposizioni di diritto privato e non dispone, per l'esecuzione dei compiti pubblici affidatile, di alcuna delle prerogative dei poteri pubblici dell'Asl (‘se la delega di funzioni attribuita dall'ente territoriale ad un soggetto di diritto pubblico ha valore esimente dal tributo solo nel caso in cui al delegato vengano attribuite prerogative e poteri propri del pubblico potere delegante a maggior ragione l'esimente non può essere riconosciuta ad un delegato che rivesta dichiaratamente carattere privatistico come nel caso in esame’ pag. 7 della sentenza impugnata), non si può sostenere che tale società eserciti un'attività nell'ambito di un regime di diritto pubblico”.

Su queste colonne aveva chiarito alcuni punti della vicenda, l’uscente amministratore unico della Sanitaservice Massimo Russo che aveva annunciato il ricorso in Cassazione. “Queste sentenze tracciano una linea che sicuramente influenzerà quello che succederà nei prossimi mesi per gli altri tre contenziosi, le cartelle relative al 2014, 15 e 16 sono ancora sub iudice, cioè si aspetta ancora la sentenza di primo grado”. Era fine novembre 2022.

I contenziosi si fermano al 2016 perché dal 2017 Sanitaservice versa regolarmente l’Iva.

Cosa succede nel frattempo?

“La particolarità del rito tributario sta nel fatto che per aprire il procedimento, già dal primo grado, è necessario versare un terzo di quanto dovuto all'Agenzia delle entrate – aveva spiegato Massimo Russo -, di conseguenza la Asl ha già versato una parte di quanto richiesto. Un ulteriore terzo va versato per proseguire il contenzioso davanti alla Cassazione. Nel caso in cui Sanitaservice dovesse soccombere sarà quindi costretta a versare il residuo terzo della somma. Tuttavia va detto che la Asl ha accantonato le somme per questi contenziosi già dal 2017”.

Il che vuol dire che se da un lato le finanze della società sono state in qualche modo messe al sicuro e non ci saranno emorragie di risorse, dall’altro i milioni dell’Iva finiranno nelle casse dello Stato non potendo essere usati nella sanità pubblica di Capitanata.

Resta da capire infine se il vecchio amministratore unico potrebbe essere chiamato a rispondere di una eventuale responsabilità.

La vicenda, pur annosa, negli ultimi tempi è stata attenzionata molto da vicino anche dal Nirs, il nucleo ispettivo regionale della sanità, coordinato dall’avvocato Antonio La Scala, nell’ambito del monitoraggio di tutte le Sanitaservice pugliesi.

In particolare il Nirs sta setacciando tutti i bilanci e le relative documentazioni delle 7 società in house evidenziando sin da subito questa situazione. Peraltro trapela che il Nucleo ispettivo provvederà a segnalare la questione alla Corte dei conti. Le Sanitaservice complessivamente sono costate alla Regione 180 milioni di euro nel 2020 e 210 nel 2021, a fronte di servizi non sempre adeguati, come accertato proprio dal Nirs in diverse circostanze.

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testatina dillo al direttore WEB

 

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