Trasferiti in Sardegna e poi assolti da accusa di furto. TAR accoglie (in parte) ricorso due militari sipontini

Carattere
  • Più Piccolo Piccolo Medio Grande Più Grande
  • Predefinito Helvetica Segoe Georgia Times

E’ una vicenda ancora aperta quella che fu oggetto nel dicembre 2019 della maxi operazione Nettuno, con cui la Procura di Foggia svelò un sistema di presunti favori nella Capitaneria di Porto di Manfredonia. Furono 23 le persone, tra militari e civili, coinvolte nel blitz con le accuse di falso, abuso in atti d’ufficio, rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio, simulazione di reato e presunti favoritismi per l’ottenimento del “bollino blu” necessario per la navigazione da diporto. La vicenda si chiuse in primo grado a marzo 2021 con 22 assoluzioni e un patteggiamento. Lo scorso 7 settembre è iniziato il processo d’appello, dopo il rinvio a giudizio di tutti gli originari imputati, ad eccezione dell’unico indagato condannato dopo patteggiamento. C’è stato un rinvio all’11 novembre prossimo per l’ammissione dei mezzi di prova. Nel frattempo c’è un altro caso giudiziario che coinvolge pure, ma indirettamente, la Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Manfredonia. Si tratta del processo conclusosi davanti al TAR Puglia e relativo a due militari sipontini - il luogotenente Pietro Denittis e il maresciallo Michele Fatone - trasferiti di autorità in Sardegna ad oltre 1.000 chilometri dalle proprie famiglie. 

Nel 2018 la Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, a seguito di lettere anonime, instaurò a carico dei due un procedimento penale che li vide imputati con l’accusa di presunto furto di carburante dalla motovedetta CP281 a bordo della quale prestavano servizio. Fu poi disposto il rinvio a giudizio. 

A marzo 2022 il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto comunicò, “per accertata incompatibilità ambientale”, il trasferimento d’autorità in Sardegna, il primo ad Olbia e il secondo a La Maddalena. Furono inutili le istanze per restare a Manfredonia, entrambi furono effettivamente trasferiti ad aprile 2022. Per la difesa “questo procedimento penale nasceva dalle lettere anonime del personale militare della Capitaneria di Manfredonia arrestato nell’operazione Nettuno per tentare di gettare discredito su chi effettivamente e quotidianamente conseguiva risultati encomiabili”. A giugno dello scorso anno il Tribunale militare li assolse dall’ipotesi di reato a loro ascritto in concorso perché il “fatto non sussiste”. Fu dopo tale sentenza di assoluzione che i due chiesero l’avvio del procedimento di riesame e di revoca in autotutela dei decreti di trasferimento, con conseguente riassegnazione presso la Capitaneria di Porto di Manfredonia. 

Ma a settembre 2022 il Comando Generale delle Capitanerie di Porto rigettò tale istanza, affermando che “nelle more della definizione del contenzioso promosso dagli interessati non è possibile procedere al riesame della pratica”.

A loro si riferisce la sentenza pubblicata lo scorso 2 settembre all’esito della camera di consiglio del TAR Puglia, prima sezione, di aprile scorso. Avevano presentato ricorso nel 2022 contro Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Ministero della Difesa e Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, come pure contro Capitaneria di Porto di Manfredonia e Marina Militare (non costituitesi in giudizio), chiedendo l'annullamento della note con cui tra settembre e ottobre 2022 il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, nel riscontrare l'istanza dei ricorrenti di agosto 2022, l'ha rigettata perché “nelle more della definizione del contenzioso promosso dagli interessati, non (sarebbe) possibile procedere al riesame della pratica” confermando poi tale rigetto. Col ricorso veniva chiesto inoltre di condannare le pubbliche amministrazioni inadempienti a concludere il procedimento amministrativo revocando in autotutela i due decreti di trasferimento con conseguente reintegrazione nella seda lavorativa originaria, vale a dire Manfredonia. 

Il TAR ha accolto il ricorso, entro alcuni limiti, annullando le note impugnate per difetto di motivazione, salve le successive determinazioni dell’amministrazione, e compensando le spese processuali. Il primo militare è in servizio da quasi 40 anni e da 6 anni presso la Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Manfredonia; il secondo è in servizio da oltre 20 anni e da più di 16 anni a Manfredonia. Entrambi hanno rimarcato di aver ottenuto giudizi sempre positivi nel corso del servizio e di non esser mai stati attinti da provvedimenti sanzionatori di sospensione e/o richiami disciplinari né mai condannati e coinvolti in procedimenti penali. Anzi, nel corso degli anni, sono stati tributati loro numerosi elogi (20 per il primo, 8 per il secondo) per aver contribuito ad innalzare il prestigio del Corpo delle Capitanerie di Porto. Il TAR ha innanzitutto dato ragione ai due militari, il cui ricorso non è stato né tardivo (bensì presentato nell’ultimo giorno utile) né inammissibile. 

Poi, il giudice amministrativo di primo grado ha ritenuto fondato il ricorso nel merito, sottolineando che “non rileva la circostanza (evidenziata dall’amministrazione) dell’avvenuta esecuzione degli ordini di trasferimento, in ossequio alla natura giuridica di ordini militari” e che “la sopravvenienza della sentenza penale di assoluzione “perché il fatto non sussiste” è circostanza estranea, proprio in quanto successiva, ai decreti di trasferimento per incompatibilità ambientale”. 

Insomma, sono “illegittimi” gli atti con cui l’amministrazione ha arrestato il procedimento di riesame, “non potendo l’amministrazione sospendere l’esercizio del potere amministrativo di riesame in ragione della sola pendenza di giudizi che, come nella specie, hanno oggetti diversi (i decreti di trasferimento) rispetto alle pretese attivate con le istanze di riesame”. Il TAR, invece, non ha accolto la domanda di condanna e accertamento del diritto alla reintegrazione nella sede lavorativa originaria, perché il riesame non deve concludersi in senso necessariamente favorevole: “L’amministrazione, nel riesercizio del potere amministrativo discrezionale di autotutela (doveroso ma non vincolato nel modo), dovrà adeguatamente e attentamente valutare la sopraggiunta assoluzione del Tribunale militare perché il fatto non sussiste”. 

   banner whatsapp canale 700

 

testatina dillo al direttore WEB

 

Migliora la tua esperienza: installa la nostra app ora!

Ottieni accesso immediato alla nostra app installandola sul tuo dispositivo iOS!
È sufficiente toccare il pulsante Share (condividi) in basso allo schermo,
poi selezionare Add to Home Screen (Aggiungi alla schermata Home).
Segui le istruzioni per aggiungere l'icona della nostra app alla schermata Home per un accesso rapido e facile.
Goditi una navigazione senza interruzioni e rimani connesso ovunque tu vada!

× Installa l'app Web
Mobile Phone
Offline: nessuna connessione Internet
Offline: nessuna connessione Internet