Reperti ritrovati a Herdonia: dopo 25 anni di battaglie giudiziarie ai Cacciaguerra premio di 53mila euro

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Ammonta a poco più di 53mila euro il premio riconosciuto alla famiglia Cacciaguerra al termine della lunghissima battaglia giudiziaria, durata 25 anni, relativa al ritrovamento dei reperti dell’attuale Parco archeologico di Herdonia, a Ordona. A deciderlo è stato il Consiglio di Stato nella sentenza pubblicata lo scorso 3 giugno sulla base del ricorso presentato nel 2024 dai signori Ambretta e Giorgio Cacciaguerra coi propri familiari contro Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta, Andrea, Trani e Foggia, non costituiti in giudizio. I Cacciaguerra chiedevano la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato dello scorso anno. Una storia legata ad una combattiva donna, soprattutto, Ambretta Cacciaguerra, nipote del conte latifondista di Ordona e proprietaria, con Giorgio e Ilaria, dei circa trenta ettari su cui si estende l’antica Herdonia. L’antica città romana di Herdonia, scoperta su una collina a sud-ovest dell’attuale Ordona nel 1962 dall’archeologo Joseph Mertens, è anche nota come “la Pompei della Puglia”. Fu teatro di due importanti battaglie durante la seconda guerra punica e raggiunse l’apice in età imperiale, grazie alla prossimità con l’importante Via Traiana. Sopravvissuta al periodo delle invasioni barbariche, Herdonia ospitò uno dei castelli di Federico di Svevia nel Duecento. Ad aprile 2024 fu pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso proposto nel lontanissimo 2007 da Ambretta e Giorgio Cacciaguerra contro il Ministero della cultura per l'ottemperanza della sentenza resa già in quell’anno dal massimo giudice amministrativo e di quelle successive rese nel corso del giudizio di ottemperanza, da ultimo nel 2019 e 2020.

Nel 2000 il TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, aveva accolto il ricorso proposto dai signori Cacciaguerra (Ambretta, Giorgio e Ilaria) contro il silenzio tenuto dalla pubblica amministrazione sulla loro istanza diretta ad ottenere il premio per il ritrovamento di reperti archeologici, dichiarando “l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con la liquidazione delle somme dovute a titolo di premio, maggiorate degli interessi legali, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e/o notificazione della sentenza”.  Ma fu liquidato loro il premio relativo unicamente al periodo 1973-1983, fatto che portò la famiglia a presentare un nuovo ricorso al TAR, stavolta per la nomina di un commissario ad acta.

Da allora una controversia infinita, perché quel ricorso fu respinto nel 2002 con la motivazione che l’amministrazione non era rimasta inadempiente ma aveva eseguito la precedente sentenza, e che ogni questione inerente all’esattezza del premio di ritrovamento esulava dall’oggetto del giudizio. Poi, in appello, nel 2007, il Consiglio di Stato diede ragione ai Cacciaguerra affermando che l’obbligo di procedere alla liquidazione del premio doveva essere riferito all’intero periodo chiesto da loro, ovvero dal 1° gennaio 1962 al 12 dicembre 1999. Dunque fu ordinato di procedere alla liquidazione del premio per l’intero periodo oltre agli interessi legali già riconosciuti dal TAR, con la precisazione che il giudicato si era formato anche in favore di altro soggetto che non aveva agito in sede di ottemperanza.

In seguito, tra 2008 e 2013, intervennero altre due sentenze del Consiglio di Stato per la nomina, quale commissario ad acta, del soprintendente per i beni archeologici della Puglia allora in carica. Il soprintendente commissario ad acta, nel 2014, quantificò nell’importo di 1.562.369,42 euro il valore dei beni immobili e in quello di 652.919,17 euro il valore dei beni mobili, determinando pertanto il premio di rinvenimento spettante ai Cacciaguerra nell’importo di 553.822,14 euro, corrispondente al 25% del valore dei reperti. I Cacciaguerra proposero reclamo lamentando stime a loro dire lacunose e che, ad ogni modo, neppure la somma determinata dal commissario ad acta era stata ad essi versata, né era stata fornita alcuna informazione sullo stato della pratica, sebbene avessero ripetutamente comunicato gli estremi per effettuare i relativi versamenti.

Si arrivò così al 2015, quando fu dal giudice amministrativo disposta una consulenza tecnica d’ufficio, depositata dal collegio peritale a fine 2016. Il Consiglio di Stato accolse parzialmente il reclamo. Nel frattempo, fu respinto il ricorso straordinario al presidente della Repubblica proposto dalla signora Ambretta Cacciaguerra contro il decreto ministeriale del 2015, con il quale era stata dichiarata la pubblica utilità dell'acquisizione al Demanio dello Stato degli immobili destinati alla realizzazione del Parco archeologico dell'antica Herdonia, per una espropriazione totale di 31.197 mq. Nel 2019 il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando sui reclami, rideterminò la somma spettante ai Cacciaguerra a titolo di premio di ritrovamento del compendio immobiliare, comprensivo di rivalutazione e interessi fino al 31 dicembre 2018, nell’importo di 763.468,09 euro; respinse tuttavia il reclamo del 2019 e nominò quale nuovo commissario ad acta il prefetto di Foggia, per provvedere all’emissione dei mandati di pagamento, condannando il Ministero alle spese del giudizio sui reclami.

Tutto risolto? Macchè. Dopo ulteriori traversie nel 2021 il giudice ordinò una verificazione sull’esatta determinazione delle somme ancora dovute, affidata prima al solo prefetto e poi ad un collegio composto, oltre che dal prefetto di Foggia, da due docenti universitari, individuati dal rettore dell’Università di Bari, competenti nelle materie coinvolte di archeologia e storia. A fronte dell’inadempienza del collegio, con ordinanza del 2024 si decise che, al fine di addivenire alla conclusione della procedura di ottemperanza, occorreva addivenire ad una valutazione equitativa per la determinazione delle somme dovute in forza delle precedenti sentenze.

Ebbene, lo scorso anno il Consiglio di Stato quantificò la somma totale in 400mila euro “alla quale può essere assegnato un premio del 25%”, accogliendo la domanda di esecuzione proposta e condannando il Ministero al pagamento della somma oltre che a versare 6mila euro quali spese di lite. Dunque con la sentenza oggetto di revocazione il Consiglio di Stato definì il giudizio relativo alla determinazione del premio per il ritrovamento a Ordona di una rilevante quantità di reperti archeologici, immobili e mobili. Durante tale giudizio erano state adottate anche sentenze non definitive con cui era stata liquidata una parte dei beni oggetto di ritrovamento.

Ora, da ultimo, il massimo giudice amministrativo ha accolto in parte un motivo di revocazione avanzato dai Cacciaguerra, che avevano contestato come, rispetto alla liquidazione del premio per le monete e il cosiddetto “tesoretto medievale”, vi fosse stata una totale omissione di pronuncia, a fronte della sentenza non definitiva del 2018 secondo cui restavano fuori dalla stima i reperti di Herdonia degli scavi 1984-1989 e il “tesoretto medievale”.

Nello specifico, avevano chiesto la liquidazione del premio per tutti i beni rinvenuti nel sito archeologico tra l’1 gennaio 1962 ed il 12 dicembre 1999. Tra questi rientra anche il “tesoretto medievale” recuperato nel 1965 (un insieme di 148 monete, di cui 147 quarti di dinaro o tarì ed una moneta bizantina). Ecco perché il Consiglio di Stato ha dichiarato di doversi procedere alla liquidazione del premio per il “tesoretto medievale”, “in base a criteri analoghi a quelli utilizzati dalla sentenza oggetto di revocazione con riguardo alla quantificazione del premio per gli altri beni mobili”. Il giudice d’appello ha considerato un valore stimato del tesoretto di 212.220 euro, in relazione al quale può essere assegnato un premio del 25%, analogamente a quanto effettuato dalla sentenza oggetto di revocazione in relazione agli altri beni mobili. Quindi va liquidato un premio pari a 53.055 euro oltre alla condanna dell’amministrazione al pagamento di 25.421,20 euro, a titolo di refusione delle spese sostenute per i compensi dei consulenti tecnici d’ufficio e di parte nel giudizio.

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testatina dillo al direttore WEB

 

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