Quando l’assessore alla Legalità di Lucera (e volto nuovo di Conte) fu condannato dalla Corte dei conti

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Scrive di politica evocando Kafka e le purghe staliniane, definisce un presidente di Provincia “al secolo”, liquida una mozione di sfiducia come un “ludo cartaceo”, espressione che attribuisce a Mussolini nel 1927. Poi, quando il Movimento 5 Stelle porta Nova a Foggia, firma il resoconto della giornata e vi si include: c’era anche lui, scrive, prima a Roma nella fase formativa e poi nel team organizzativo. Micky De Finis, foggiano, classe 1952, giornalista dalla forbita prosa novecentesca, già dirigente della Provincia di Foggia e oggi vice segretario nazionale vicario della Direl, in due anni è diventato uno dei volti più visibili del Movimento in Capitanata: a Lucera ha moderato la presentazione del libro di Giuseppe Conte. Secondo fonti interne al Movimento, con lui avrebbe stretto un rapporto di stima reciproca ed è considerato uno degli esponenti più influenti del partito dell’avvocato del popolo in Capitanata. Domenica sarà presente a Milano in qualità di relatore nella due giorni che chiuderà il percorso di Nova. Dallo scorso giugno è assessore a Lucera, con deleghe al Personale, alla Legalità e al Contenzioso. C’è però un capitolo che in questa parabola non compare: nel 2018 la Corte dei conti lo ha condannato a risarcire 56.423 euro alla Provincia di Foggia, condanna confermata in appello nel 2019.

Prima di tutto, di cosa si tratta, perché la Corte dei conti non è un tribunale penale. Non giudica reati, non commina pene, non manda nessuno in carcere e non iscrive nulla nel casellario giudiziale. Accerta se un amministratore o un dipendente pubblico ha causato un danno economico all’ente per cui lavora e, se lo accerta, gli ordina di ripagarlo di tasca propria. Si chiama danno erariale. A promuovere il giudizio non è l’ente danneggiato, come accade in una causa civile, ma un pubblico ministero, il procuratore regionale della Corte dei conti, che agisce d’ufficio quando riceve una segnalazione. L’esito, quando la domanda è accolta, è una condanna al pagamento di una somma, maggiorata dalla rivalutazione e dagli interessi. L’articolo 53 del decreto legislativo 165 del 2001 stabilisce che un dipendente pubblico non può svolgere incarichi retribuiti fuori dall’ufficio se prima non è stato autorizzato dall’amministrazione per cui lavora. Non è un adempimento formale: serve a permettere all’ente di valutare se quel lavoro esterno sia compatibile con i compiti d’istituto e, soprattutto, se non generi conflitti di interesse. Chi incassa compensi senza aver chiesto l’autorizzazione deve versarli all’amministrazione di appartenenza. Dal 2012 la legge anticorruzione stabilisce espressamente che l’omesso versamento è danno erariale, di competenza della Corte dei conti. Il principio che la norma protegge ha un nome ricorrente nelle sentenze: dovere di esclusività.

I fatti ricostruiti dai giudici contabili si collocano tra l’ottobre 2006 e l’ottobre 2011. In quegli anni De Finis dirigeva il settore Polizia provinciale della Provincia di Foggia. Parallelamente, secondo quanto emerso dalle indagini della Guardia di finanza richiamate in sentenza, lavorava per la Gema, società privata che si occupava di riscossione di tributi locali. Secondo quanto dedotto da De Finis in appello, i rapporti erano documentati da quattro contratti, datati 2004, 2006, 2008 e 2010, gli ultimi due di rinnovo dei precedenti. L’oggetto è descritto negli atti: la società aveva avviato un progetto denominato “comunicazione” e cercava “la collaborazione di persona esperta nel ramo servizi-giornalistici e strategie di comunicazione”, per progettare piani rivolti ai potenziali clienti “al fine del raggiungimento dell’eccellenza della Brand-Image”. Per questa attività, dall’ottobre 2006 all’ottobre 2011, De Finis ha percepito complessivamente 56.423 euro.
Il punto è chi fosse la Gema. Era la società che riscuoteva i tributi locali per conto dei Comuni della provincia di Foggia e che incassava, per conto della Provincia, anche l’addizionale sulla Tarsu. Era la stessa società alla quale, il 15 maggio 2008, De Finis affidò con la determina numero 1600 il servizio di riscossione coattiva delle multe elevate dalla Polizia provinciale, per il periodo dal 28 maggio 2008 al 31 dicembre 2009, riconoscendole un aggio dell’8,89 per cento, cioè la percentuale trattenuta sulle somme incassate, più il rimborso di varie spese. Dei 56.423 euro complessivi, 20.277 sono stati incassati mentre quell’affidamento era in vigore. La società, si legge negli atti, è poi fallita.
Sull’affidamento la Procura contabile mosse tre rilievi. Il primo: era stato disposto senza alcuna autorizzazione o atto di indirizzo dell’organo politico che manifestasse la volontà di esternalizzare la riscossione delle multe. Il secondo: era stato giustificato con un’urgenza indifferibile che i fatti non confermavano, visto che i primi ruoli furono trasmessi alla società il 29 giugno 2008, un mese dopo la firma della convenzione. Il terzo: la determina prevedeva una durata di un anno, mentre la convenzione arrivava al 31 dicembre 2009.
Con la sentenza numero 460, depositata il 6 giugno 2018, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia ha condannato De Finis a versare alla Provincia di Foggia 56.423 euro, maggiorati della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, oltre a 1.630,56 euro di spese di giustizia. Nel giudizio di primo grado non si era costituito: i giudici ne hanno dichiarato la contumacia, cioè l’assenza dal processo, dando atto che l’atto di citazione gli era stato notificato personalmente il 22 novembre 2017.

Secondo il collegio, la mancata richiesta di autorizzazione è “riconducibile ad una consapevole ed intenzionale scelta del convenuto, finalizzata ad evitare la valutazione dell’amministrazione circa un evidente conflitto di interessi”, tenuto conto che la Gema “era al contempo concessionaria del servizio riscossione dei tributi locali dei Comuni della Provincia di Foggia”. La Procura aveva sostenuto che il dolo andasse riconosciuto anche in relazione al ruolo apicale ricoperto e all’evidente commistione di interessi e di ruoli, rilevando che incarichi presso una società con rapporti economici di quel peso con l’amministrazione provinciale non avrebbero mai potuto essere autorizzati. La Corte ha ritenuto dolosa la mancata richiesta di autorizzazione, non l’intera ricostruzione della Procura. Un secondo addebito è stato respinto. La Procura chiedeva ulteriori 69.160 euro a titolo di danno “da tangente”, sostenendo che l’imprenditore che paga un funzionario infedele scarica poi quel costo sull’amministrazione. Per i giudici la prova non c’era: “Nella specie non è stato provato dalla Procura regionale il maggior costo dell’incarico”. L’aggio dell’8,89 per cento, hanno osservato, era stato fissato in base a un decreto ministeriale del 2000, quindi secondo un criterio oggettivo e predeterminato; e dei 124.430,82 euro di liste di carico trasmesse dalla Provincia, la società ne aveva effettivamente riscossi soltanto 16.437,33, con un aggio inferiore ai 1.500 euro, cifra definita in sentenza “assolutamente irrisoria” per configurare quel tipo di danno.

Contro la condanna De Finis ha presentato appello, questa volta costituendosi in giudizio con i propri difensori. Ha proposto cinque motivi: il secondo, sulla prescrizione, è stato dichiarato inammissibile; gli altri quattro sono stati respinti nel merito. L’appello, nel complesso, è stato integralmente respinto. Il primo riguardava la giurisdizione: sosteneva che una controversia sul mancato versamento di compensi percepiti da un soggetto privato dovesse essere decisa dal giudice ordinario e non dalla Corte dei conti. Il collegio ha replicato richiamando la giurisprudenza della Cassazione, secondo cui rientra nella giurisdizione contabile l’azione promossa contro il dipendente pubblico che non versi all’amministrazione i corrispettivi di un incarico non autorizzato.
Il secondo motivo era la prescrizione, cioè il tempo trascorso. È stato dichiarato inammissibile perché non era stato sollevato in primo grado, quando De Finis non si era costituito: un’eccezione di questo tipo, spiegano i giudici, non può essere proposta per la prima volta in appello. Il terzo motivo contiene la sua linea difensiva nel merito. De Finis sosteneva di essere iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti dal 9 luglio 1990 e che quella per la Gema fosse attività giornalistica in regime libero professionale, quindi esente dall’obbligo di autorizzazione: la legge, infatti, esclude da quell’obbligo i compensi derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili. A sostegno citava i quattro contratti con la società, stipulati nel 2004, 2006, 2008 e 2010.

I giudici hanno respinto la tesi con due argomenti. Il primo: non si trattava di attività svolta per un’azienda editoriale, perché la società era dedita alla riscossione di tributi locali. Il secondo, più netto, riguarda la ragione stessa dell’eccezione prevista dalla legge, che il collegio collega alla libertà di manifestazione del pensiero tutelata dall’articolo 21 della Costituzione. Curare la “brand image” di una società di riscossione, scrivono, si colloca in un contesto che “nulla aveva a che vedere con l’espressione del pensiero e la manifestazione della propria cultura suscettibile di essere editata in giornali, riviste, enciclopedie e simili”.
Nello stesso passaggio la Corte respinge anche l’obiezione secondo cui nessuno gli avrebbe mai contestato il modo di svolgere il proprio lavoro, né rese prestazioni “minori” assentandosi dall’ente. Il punto, secondo i giudici, è un altro: ciò che rileva “è il fatto che il dipendente sia venuto meno al dovere di esclusività”, impedendo all’amministrazione di valutare se quelle prestazioni per terzi fossero compatibili con l’interesse dell’ufficio. Gli ultimi due motivi erano più tecnici: la richiesta di calcolare la somma al netto delle imposte già versate, respinta perché la legge parla del compenso al lordo, e la contestazione sulle spese di giudizio, respinta perché segue il principio di soccombenza. Con la sentenza numero 449, depositata il 6 dicembre 2019, la Seconda sezione giurisdizionale centrale d’appello ha quindi confermato integralmente la condanna, aggiungendo 112 euro di spese. 

Una seconda vicenda, sempre davanti alla Corte dei conti, si è chiusa invece a favore di De Finis. La Procura contabile gli contestava, questa volta a titolo di colpa grave, un danno di 60.340,76 euro per un incarico esterno affidato quando era direttore dei Servizi di Polizia provinciale: quello conferito nel febbraio 2012 a un ingegnere, come esperto di sistemi tecnologici a supporto della sicurezza stradale, per due anni e 36.900 euro lordi l’anno. Secondo l’accusa l’ente non aveva dimostrato l’impossibilità di ricorrere a personale interno, non aveva acquisito il parere dei revisori né trasmesso l’atto alla Corte dei conti, e non aveva rispettato gli obblighi di pubblicazione.
La Sezione pugliese lo ha assolto in primo grado nel 2021; la Seconda sezione centrale d’appello ha poi respinto l’appello della Procura, confermando integralmente quella decisione con la sentenza numero 646, depositata il 23 dicembre 2022. Sul primo motivo, la Corte ha rilevato che spettava alla Procura dimostrare la presenza, nell’ente, di professionalità interne astrattamente idonee e concretamente disponibili a svolgere l’incarico: prova che non è stata fornita. Anche gli altri due motivi, sugli obblighi verso i revisori e sulla pubblicazione dell’atto, sono stati respinti. La Procura, osservano i giudici, “non ha prodotto alcun prospetto, tabella, elencazione, pianta organica” e si è limitata a sostenere, per di più soltanto in appello, che fosse “poco credibile” l’assenza di personale idoneo in un ente grande come una Provincia. Il collegio ha inoltre rilevato che la determina del dicembre 2011 dava atto della professionalità richiesta, cioè competenze informatiche di livello universitario, e che quel tipo di incarico non rientrava tra quelli di studio, ricerca o consulenza per i quali erano previsti il parere dei revisori e l’invio alla Corte dei conti. Gli oneri della difesa di De Finis, 2.500 euro oltre accessori, sono stati posti a carico della Provincia di Foggia.

Le tre sentenze riguardano fatti vecchi di oltre dieci anni. La norma al centro della condanna del 2018 è viva e quotidiana: l’articolo 53 è quello che ogni ufficio del personale applica quando un dipendente comunale chiede di svolgere un incarico esterno, valutando se ci siano incompatibilità o conflitti di interesse. A Lucera, dal luglio scorso, quella funzione ricade tra le deleghe di De Finis, insieme alla Legalità, al Contenzioso e alla Comunicazione istituzionale.
La nomina porta la firma del sindaco Giuseppe Pitta. De Finis è entrato in giunta il 18 giugno, nell’esecutivo provvisorio, ed è l’unico a essere stato confermato quando a luglio sono arrivati gli assessori politici. Come riportato dalle cronache locali, è l’unico componente che non è espressione delle liste della coalizione, pur essendo iscritto al partito di Conte. Partito che, a Lucera, non ha eletto consiglieri.
Vale infine una precisazione, perché il tema delle condanne accompagna il M5S dalle origini. Il regolamento per la presentazione delle liste prevede la pubblicazione del certificato del casellario giudiziale e l’incompatibilità con la candidatura anche in caso di condanna in primo grado per un reato commesso con dolo. Quelle regole, però, valgono per chi si candida: De Finis a Lucera non è mai stato candidato, è un assessore esterno scelto dal sindaco Pitta dopo il voto, quindi non è passato da quella procedura né da alcuna valutazione del Movimento. E in ogni caso riguardano il penale, mentre quella di De Finis è una condanna per danno erariale. Nessuna violazione, dunque, e nessun ostacolo formale: solo una scelta di opportunità, tutta nelle mani del sindaco che lo ha voluto in giunta.
Resta un punto che le sentenze non chiariscono, perché riguarda l’esecuzione e non l’accertamento della responsabilità: se quei 56.423 euro, con rivalutazione e interessi maturati dal 2018, siano stati recuperati dalla Provincia di Foggia.

di Antonio Cardano.

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