Interdittiva riconfermata dal prefetto (e validata dal TAR) per vedova boss, zia dell’attuale reggente Miucci

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Se la Prefettura foggiana, oggi guidata da Maurizio Valiante, è reduce dall’erroraccio della tardiva presentazione dell’appello relativo ai Bagni Bonobo di Francesco Romito e soci a Manfredonia, a tener alto l’onore dell’Ufficio territoriale del Governo di corso Garibaldi ci pensano le vicende giudiziarie riguardanti altre interdittive antimafia adottate dall’ex prefetto Raffaele Grassi. Nel giro di pochi giorni sono state infatti pubblicate dal TAR Puglia diverse sentenze che, in primo grado, hanno dato ragione all’operato prefettizio.

La prima concerne il clan dei Montanari, Libergolis-Miucci, il gruppo criminale egemone in una vasta area del Gargano. A luglio 2020 Grassi adottò una interdittiva nei confronti dell’impresa agricola Miucci Angela Maria di Monte Sant’Angelo, operante in località Cornello, luogo dove è situata la masseria di Ciccillo Libergolis, di cui la donna è la vedova. Questo perché si ritenevano sussistenti “possibili situazioni di infiltrazioni mafiose, tendenti a condizionare l’attività dell’impresa individuale”.

Il provvedimento prefettizio scaturì a seguito di richiesta di certificazione antimafia, sollecitata dal Comune di Monte Sant’Angelo, nell’ambito di un procedimento finalizzato al riconoscimento di benefici finanziari. L’impresa della montanara classe ’48 nacque nel lontano 1973 e si occupa di coltivazione di cereali e allevamento di bovini. Nello stesso 2020 la donna fece ricorso, assistita dall’avvocato Saverio Sticchi Damiani, contro Prefettura di Foggia, Ministero dell'Interno, AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) e Comune di Monte Sant’Angelo. Chiedeva di annullare l’interdittiva e tutti gli atti connessi, compresa la nota AGEA del 2021 di decadenza dai contributi erogati e intimazione di restituzione delle somme indebitamente percepite, mentre il Comune revocò l’assegnazione di carburante ad accisa agevolata.

La questione è stata discussa lo scorso 13 giugno, il Comune non si è costituito in giudizio. A settembre 2022 l’interdittiva è stata riconfermata dalla Prefettura di Foggia a seguito di periodo di controllo giudiziario, dunque l’impresa ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione dell’impugnativa della prima interdittiva, che come detto si fondava sul rilevato pericolo di permeabilità mafiosa derivante dal contesto familiare e sociale in cui l’impresa opera. Il TAR sottolinea al riguardo: “Alla luce dell’inserimento a pieno titolo dell’imprenditrice ricorrente in una famiglia di affiliati mafiosi, sembrerebbe sussistente e attuale il rischio di infiltrazioni criminali tendenti a condizionare le scelte dell’impresa. La signora è vedova di Ciccillo Libergolis, ritenuto capostipite del clan mafioso omonimo, operante nella zona garganica ed ucciso nel 2009. E’ sorella di un pluripregiudicato ucciso nel 1993 e zia di Enzo Miucci, ritenuto attuale reggente del clan mafioso.

La Prefettura riporta le vicende che hanno interessato il nipote Miucci, qualificandolo come protagonista dello scenario criminale del Gargano, in particolare di Monte Sant’Angelo, e conclude per un concreto pericolo di permeabilità mafiosa nell’impresa, giacché il territorio di Monte Sant’Angelo risulta essere sotto il controllo del clan e a tale clan è senz’altro prossima l’imprenditrice ricorrente per i suoi rapporti di parentela”.

Per i TAR la misura interdittiva (adottata una prima volta e, da ultimo, reiterata dalla Prefettura di Foggia a settembre 2022) non è frutto di preconcetti né del retaggio per il quale il parente di un mafioso deve ritenersi esso stesso contiguo e permeabile alla malavita, poiché sussistono seri elementi indiziari che depongono per un effettivo pericolo di condizionamento dell’impresa ricorrente. Il provvedimento interdittivo, peraltro, è da ritenersi espressione di un'esigenza di prevenzione avanzata e anticipata delle infiltrazioni della criminalità mafiosa nell'economia legale. La ricorrente non sta subendo un’ingiusta privazione di benefici che, per legge, le spetterebbero”.

Ma il giudice amministrativo evidenzia anche che “l’ammissione dell’impresa al controllo giudiziario non determina una sospensione ex lege dell’informazione antimafia (ma solo di alcuni effetti di essa: si tratta, cioè, di una temporanea situazione di quiescenza che consente di non restituire agevolazioni e contributi pubblici già percepiti, non già di ottenere quelli non ancora erogati. Inoltre, il controllo giudiziario non ha un’efficacia retroattiva, sicché gli Uffici competenti potrebbero tutt’al più erogare i contributi richiesti successivamente alla data del decreto del Tribunale per le misure di prevenzione che abbia disposto il controllo, non quelli richiesti ovvero già negati o bloccati in precedenza. Dunque, il provvedimento dell’AGEA impugnato è da ritenersi corretto e conforme ai principi dell’ordinamento”.

Insomma, “l’irrogazione dell’interdittiva antimafia e, da ultimo, la sua reiterazione non consentono in alcun modo all’AGEA di mantenere in capo alla ricorrente i benefici finanziari di cui godeva in passato”.   

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testatina dillo al direttore WEB

 

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