Ricorso rigettato all’impresa di Monte Sant’Angelo dopo l’interdittiva antimafia adottata nel 2017

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A distanza di ben sei anni il Tar Puglia ha rigettato il ricorso proposto per far annullare l’interdittiva antimafia che nell’agosto 2017 fu adottata contro un’impresa di Monte Sant’Angelo dall’allora prefetto di Foggia Massimo Mariani. L’impresa, oggi in liquidazione, difesa dagli avvocati Gabriele Bavaro e Pierpaolo Fischetti, aveva presentato ricorso contro Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Prefettura di Foggia, Direzione Investigativa Antimafia di Bari, Comando Provinciale Carabinieri di Foggia, Guardia di Finanza di Foggia e contro il Comune di Monte Sant'Angelo. L’interdittiva fu assunta secondo l’impresa sull'erroneo e illogico assunto secondo cui sussisterebbe a suo carico “il quadro indiziario della presenza di possibili situazioni di infiltrazioni mafiose tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi”. La causa è stata discussa lo scorso 21 giugno.

La Prefettura ricavò il quadro indiziario da diversi elementi: un rinvio a giudizio del 16 settembre 2016 per il reato di tentata estorsione in concorso; il rapporto di affinità con soggetto attinto da misura coercitiva a settembre 2003 nell’ambito di un’operazione investigativa per produzione e traffico illecito di sostanza stupefacente, poi deferito all’Autorità giudiziaria nel 2004 per violazione delle norme in materia di armi, indagato in un procedimento penale DDA per concorso in estorsione ai danni di un imprenditore unitamente ad altri soggetti, a loro volta in rapporti di parentela con soggetto ritenuto capo di un clan delinquenziale di tipo mafioso, essi stessi noti esponenti della mafia garganica operante a Monte Sant’Angelo; il rapporto di affinità con soggetto legato a clan di criminalità organizzata garganica; l’avere condiviso la carica di consigliere di frazione di Macchia di Monte Sant’Angelo con soggetti titolari di un’impresa attinta da interdittiva antimafia, che a loro volta frequentano soggetti controindicati ai fini antimafia; la circostanza di ricoprire il ruolo di amministratore unico della società cooperativa edilizia con sede nella frazione Macchia di Monte Sant’Angelo, destinataria di affidamenti diretti in materia di lavori pubblici da parte del Comune garganico, non iscritta nella cd white list.

Secondo l’impresa l’autorità prefettizia ha incentrato la ragione dell’interdittiva unicamente con riguardo ai rapporti di parentela di un socio con soggetti ritenuti appartenenti alla criminalità, ma senza che nessuno dei tre soci siano mai stati destinatari dei provvedimenti indicati dalla normativa antimafia.

Le criticità del provvedimento vengono individuate, in particolar modo, nel fatto che “la sola circostanza di essere parente di un determinato soggetto è stata ritenuta dalla Prefettura motivo sufficiente per disporre automaticamente l’interdittiva antimafia”.

La difesa ha contestato, inoltre, “l’insufficienza dell’apparato motivazionale posto a sostegno del provvedimento impugnato, che avrebbe dato rilievo abnorme a rapporti di parentela con soggetti ritenuti sodali di clan di criminalità organizzata, ad un rinvio a giudizio per un reato che sarebbe maturato in un contesto di rivendicazione di diritti patrimoniali, al ruolo di consigliere comunale svolto unitamente a soggetti controindicati, all’interno di un assise poi sciolta per infiltrazioni mafiose a luglio 2025, non accompagnato a significativi elementi di mafiosità del suo agire”. Infine, a maggio scorso la difesa dell’impresa ha evidenziato l’intervenuta assoluzione dal reato di tentata estorsione con formula piena a segnalazione, a suo dire, della totale insussistenza degli elementi indiziari posti a base del provvedimento.

Ma il Tar ha giudicato infondato il ricorso: “Il decreto impugnato resiste alle censure formulate in quanto si basa su di un profilo non immune da collegamenti diretti con ambienti di delinquenza di stampo mafioso, che mette in luce la potenziale permeabilità dell’impresa a tentativi di indebita ingerenza provenienti da soggetti di elevato spessore criminale. In questa prospettiva, l’assoluzione dal reato di tentata estorsione non assume un decisivo rilievo tenuto conto della particolare fisionomia della misura interdittiva applicata, da intendere quale strumento posto a protezione del corretto funzionamento del mercato e, ad un tempo, volto ad estromettere dal medesimo imprese potenzialmente in grado di alterarne le dinamiche concorrenziali”.

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testatina dillo al direttore WEB

 

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