Da un lato il marito condannato per associazione di tipo mafioso, dall’altro la moglie cui il Comune di Foggia nega (legittimamente) la regolarizzazione rispetto all’occupazione senza titolo di un alloggio popolare. Il caso è stato trattato lo scorso 22 marzo dal TAR Puglia, con sentenza pubblicata il 31 marzo, dopo il ricorso presentato nei mesi scorsi dalla signora – assistita dall’avvocato Christian Padalino, contro Palazzo di città, difeso dagli avvocati Angela Paradiso (neo dirigente del Servizio Avvocatura), Renata Fiore e Antonella Carlomagno. La foggiana chiedeva l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di reiezione dell’istanza di regolarizzazione del rapporto locativo per l’occupazione dell’immobile di proprietà comunale, presentata ai sensi della legge regionale n. 10 del 7 aprile 2014, e di ogni atto annesso, con espresso riferimento agli effetti dell’eventuale rilascio forzoso dell’immobile nelle more dell’adozione del richiesto provvedimento cautelare, fatti salvi i diritti di risarcimento a carico non solo dell’Amministrazione resistente bensì anche a titolo individuale del dirigente per danno erariale.
La richiesta di regolarizzazione era stata presentata il 24 settembre 2018 dalla donna, che aveva dichiarato un nucleo familiare composto dal marito, da lei e dai due figli nati nel 2006 e nel 2012. A gennaio 2023 la dirigente del Servizio Politiche abitative del Comune di Foggia comunicò i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di regolarizzazione, spiegando che “in fase di istruttoria è emerso il mancato possesso, da parte del nucleo familiare, del requisito previsto dall’art. 20 comma 3 lett. e) della L. R. n. 10/2014, che costituisce elemento ostativo all’accoglimento della stessa”.
Il rigetto dell’stanza risale all’8 febbraio scorso, quando la dirigente ha contestualmente disposto il rilascio dell’immobile entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento. A quel punto la donna è ricorsa al TAR, chiedendo di annullare il rigetto e sostituirlo con il provvedimento di accoglimento in applicazione del silenzio-assenso. Ma il giudice amministrativo di primo grado ha dichiarato che “il ricorso è infondato e va respinto”.
L’occupazione o la cessione senza titolo degli alloggi comporta l’esclusione da ogni ulteriore assegnazione. L’ente gestore degli alloggi, con proprio provvedimento, dispone il rilascio di quelli occupati o ceduti senza titolo dandone comunicazione, ove necessario, al Comune dove gli stessi sono ubicati, agendo per il recupero dei canoni di locazione e dei servizi nei confronti dell’assegnatario, o del legittimo subentrante nell’assegnazione, che ha ceduto a terzi l’alloggio a suo tempo assegnato.
In deroga a quanto disposto dal comma 1, i Comuni possono assegnare, al di fuori della graduatoria, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo da nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, che prevede per l’appunto che non ci siano condanne penali per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo collegati alla sussistenza di violazioni gravi.
Nel caso in questione è risultato – come evidenziato dal certificato del casellario giudiziale, depositato in giudizio dal Comune di Foggia - che il marito della signora ha riportato condanne definitive (sentenza della Corte d’Appello di Bari del 27 aprile 2006, divenuta irrevocabile il 6 marzo 2007) per due reati legati all’associazione di tipo mafioso e per un terzo reato (trasporto abusivo di materie esplodenti in concorso).
Nel 2008, su decreto del Tribunale di Foggia, all’uomo venne applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 2 anni. Inoltre, dal casellario giudiziale sono risultate ulteriori condanne per tentata estorsione e per lesione e l’applicazione, a seguito del decreto della Corte di Appello di Bari divenuto definitivo a marzo 2019, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per un anno e 6 mesi.
“La legge regionale pugliese non considera, quale motivo ostativo alla regolarizzazione, la effettiva conoscenza o meno, da parte del richiedente, delle condanne penali a carico dei componenti del nucleo familiare: il motivo ostativo ha carattere oggettivo e attiene alla sussistenza, a carico di un componente del nucleo familiare, di condanne penali per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo collegati alla sussistenza di violazioni gravi, così come disciplinati dal codice penale; condanne nella fattispecie sussistenti e irrevocabili, pertanto neanche oggetto di possibile contestazione”, spiega il TAR nella sentenza, che ha ritenuto infondate anche le lagnanze sul ritardo dell’istruttoria e sull’adozione del diniego. “Neppure si è formato l’invocato silenzio-assenso”, istituto che peraltro “per giurisprudenza pacifica, non è applicabile nella materia degli alloggi popolari, materia questa governata da specifica normativa e caratterizzata da complesse graduatorie”.
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