E’ stata vana la speranza dell’amministrazione Episcopo di ottenere una sospensiva, almeno parziale, della sentenza di condanna nel processo più importante del contenzioso contro la curatela fallimentare dell’ex municipalizzata dei rifiuti Amica spa. Si tratta della sentenza del Tribunale di Bari del 2025, che ha condannato il Comune di Foggia a pagare al Fallimento Amica spa l'importo capitale di 27.498.334,25 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo. Nell’ambito del giudizio di appello era stata chiesta la sospensiva, che però è stata rigettata dalla Corte d’appello di Bari, Sezione specializzata in materia di impresa, con decisione del 18 giugno scorso, resa nota ieri. La presidente Maria Angela Marchesiello ha disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza n. 2319/2025 resa dal Tribunale di Bari – Sezione specializzata in materia di imprese, il 16 giugno 2026, nei confronti di Michele Simone, rigettando l’istanza formulata dagli altri appellanti. Inoltre, per la decisione di merito, ha fissato l’udienza del 1° febbraio 2028, davanti alla consigliera istruttrice Maristella Sardone, assegnando alle parti termini perentori: 60 giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni; 30 giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali; 15 giorni prima dell’udienza per il deposito delle note di replica. Rispetto al Comune di Foggia, che aveva prospettato che l’esecuzione della sentenza comporterebbe un grave squilibrio finanziario e inciderebbe sulla capacità di erogare servizi pubblici essenziali, la presidente Marchesiello ha “ritenuto che tale allegazione, pur evidenziando un impatto economico significativo, non integri di per sé un pregiudizio irreparabile, risultando priva di dimostrazione in ordine alla concreta esposizione dell’ente a procedure di dissesto o riequilibrio ovvero a un rischio attuale di commissariamento, derivante esclusivamente dall’adempimento della condanna”; inoltre ha “rilevato che non risulta, in particolare, comprovato che il pagamento della somma oggetto di causa determini, in via diretta e immediata, il venir meno degli equilibri di bilancio in misura tale da integrare uno stato di dissesto; che, per contro, deve tenersi conto del fatto che gli enti locali sono tenuti a istituire appositi fondi rischi e contenzioso e a procedere agli accantonamenti necessari in relazione alle passività potenziali, e che tali strumenti sono finalizzati proprio a fronteggiare esiti sfavorevoli del contenzioso, assicurando la tenuta degli equilibri finanziari anche in presenza di obbligazioni derivanti da sentenze esecutive”.